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Rinnovabili: sarà ancora possibile espropriare le aree necessarie a realizzare gli impianti? 

Con nota del 23 ottobre scorso abbiamo dato conto delle novità introdotte dal c.d. DL Ambiente (Decreto Legge 17 ottobre 2024, n. 153).  Vorremmo focalizzarci qui su una di quelle novità che riguarda il settore delle energie rinnovabili e cioè l’art. 1, comma 2, del DL Ambiente.  Tale norma prevede che il proponente di progetti per la produzione energetica da fonti rinnovabili in sede di presentazione dell’istanza di VIA alleghi alla stessa una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, ove occorra, della risorsa necessarie per la realizzazione dei progetti stessi.

La norma ha legittimamente destato molta preoccupazione tra gli operatori in quanto, per i grossi progetti FER sottoposti a VIA, sembra richiedere il previo conseguimento dei diritti reali sui terreni quale presupposto per avviare il procedimento ambientale.  Se le cose stessero in questi termini, come in effetti, di primo acchito, sembrerebbe, e il requisito della “legittima disponibilità” dei terreni fosse limitato alla sola disponibilità acquisita consensualmente e preliminarmente mediante contratto (di superficie, di locazione, ecc.) – non potendosi includere in tale concetto la possibilità di ricorrere all’esproprio – tutta una serie di progetti, per i quali il proponente non sia riuscito a concludere un accordo con il proprietario dell’area interessata, sarebbe tagliata fuori dalla possibilità di essere autorizzata, essendo la VIA a tal fine necessaria.

Ove non fossero possibili opzioni interpretative diverse – che varrà la pena di esplorare – una previsione di tale portata aprirebbe senz’altro un tema di opportunità, valutabile sotto il profilo delle scelte “politiche”. La norma pone, comunque, anche una serie di interrogativi di ordine sistematico ed interpretativo. In primo luogo, in assenza di specifiche precisazioni, bisognerà capire se la previsione sia applicabile a qualsiasi tipo di progetto (eolico, fotovoltaico, ecc… - ad oggi una previsione di questo tipo è prevista solo per il fotovoltaico e per impianti a biomassa, a prescindere dalla necessità o meno della VIA).  Infatti, la normativa attualmente vigente – art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 – consente per gli impianti FER, per i quali non sia stata ottenuta la disponibilità delle aree interessate dalla realizzazione dell’impianto, di ricorrere al procedimento di autorizzazione unica e richiedere l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, così acquisendo coattivamente tale disponibilità (con l’eccezione, come accennato prima, ad esempio degli impianti fotovoltaici, in ragione della vasta estensione che li caratterizza e fatto salvo che per le opere connesse) 

Nel contesto attuale, quindi, sembrerebbe che il DL Ambiente introduca la dimostrazione della previa disponibilità dell’area per tutte le tipologie di impianto sottoposte a VIA, quindi, con evidente contraddizione, anche per quelle per le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, è oggi possibile ricorrere alle procedure espropriative e, pertanto, senza dover acquisire tale previa disponibilità. Ma vi è un ulteriore spunto di riflessione che tale disciplina induce, nella prospettiva delle riforme attualmente in cantiere. Infatti la normativa autorizzatoria attualmente vigente è destinata ad essere superata dal tanto discusso Testo Unico FER (“Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”), volto ad assicurare la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili.

Ebbene, l’apparato definitorio del Testo Unico FER – nel testo ad oggi conosciuto e in corso di approvazione, ad esito dell’esame delle commissioni parlamentari – all’art. 3 (definizioni), comma 1, lett. b), definisce «soggetto proponente» il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi che, a qualsiasi titolo, dispone legittimamente della superficie e, qualora occorra, della risorsa necessarie per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 1.

Quindi, con disposizione che fa il paio con quella prevista dal DL Ambiente per i progetti sottoposti a VIA, la norma sembra introdurre il concetto di necessaria previa disponibilità delle aree per poter “proporre” qualunque tipo di impianto FER, che sia o meno sottoposto a valutazione di impatto ambientale. Qualora, in effetti, così stessero le cose, la previsione – oltre a comportare una rivoluzione per il settore – da un punto di vista più squisitamente giuridico si porrebbe in palese contraddizione con altre norme del Testo Unico FER in corso di approvazione. Il disegno di legge, infatti, stabilisce, in primo luogo, che il decreto “assicura, anche nell’interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili” (art. 1, comma, 2). Ora è evidente come la possibilità di esproprio – cui peraltro gli operatori, come noto, ricorrono in casi estremi, essendo molto più agevole assicurarsi prima, comunque, la disponibilità mediante accordi con i proprietari terrieri – risulti coerente con tale obiettivo. Al contrario, la necessità di ricorrere, sempre e comunque, alla conclusione di un accordo con i proprietari, significa attribuire a quest’ultimi uno “strapotere” negoziale ingiustificato (già, peraltro, sperimentato in passato, sul fronte “pubblicistico” quando si riteneva che i comuni avessero il potere di “concedere” l’uso dei propri terreni e così, di fatto, selezionare le iniziative sul territorio, per il tramite della concessione). 

La norma in commento risulta in contrasto ancora maggiore, se possibile, rispetto a quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del Testo Unico FER, secondo cui gli impianti di produzione e sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti (interventi di cui all’articolo 1, comma 1) sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

È prevista, quindi, la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di tutti gli impianti FER (quindi anche per gli impianti fotovoltaici, contrariamente a quanto era stato sinora previsto, a partire dal sin dal 15 agosto 2009 – data di entrata in vigore del comma 4-bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003). Ciò dovrebbe comportare che dal momento dell’entrata in vigore del Testo Unico FER per tutti i progetti FER, a prescindere dalla potenza e dalla tipologia, è possibile procedere ad esproprio dei terreni (peraltro, il disegno di legge non distingue neppure in relazione alle tipologie autorizzative). La definizione di soggetto proponente appare, quindi, ad un primo esame, in contraddizione rispetto alla natura delle opere, considerate dalla stessa legge di pubblica utilità e in relazione a cui, quindi, può procedersi a espropriazione delle aree necessarie.

Quale potrà essere, quindi, lo scenario nel caso in cui il Testo Unico FER venisse approvato nella versione qui in commento?  Sicuramente, se venisse approvato nella versione contenuta nel disegno di legge, risulterebbe legittimo chiedersi se potrà ancora ricorrersi all’esproprio dei terreni necessari a realizzare un impianto FER, laddove non sia stato raggiunto un previo accordo con i proprietari delle aree interessate dal progetto e per quali tipologie di impianto/titoli autorizzatori. È evidente che, in assenza di una modifica chiarificatrice, il tema dovrà essere risolto facendo ricorso alla via giudiziaria. Con buona pace delle semplificazioni. 

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Questa nota è stata redatta dagli avvocati Massimo Colicchia e Chiara Berra. Per maggiori informazioni o chiarimenti sui temi trattati in questo articolo si prega contattare gli autori ai seguenti indirizzi email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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