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Prime considerazioni sul nuovo Decreto Ambiente (d.l. 153/2024).

Il 17 ottobre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 il Decreto-legge n. 153/2024, c.d. “Decreto Ambiente”, in vigore dal 18 ottobre 2024, volto ad introdurre alcune disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

In attesa della sua conversione con legge ordinaria, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore (dunque, entro il 16 dicembre 2024) e che potrà introdurre anche degli emendamenti, il nuovo “Decreto Ambiente” introduce alcune novità in diversi settori e a diversi fini, tra le quali si segnalano:

  • disposizioni in materia di VIA e VAS (art. 1), volte alla semplificazione e alla velocizzazione dei suddetti procedimenti;
  • disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti (art. 2), volte a sospendere il rilascio di nuovi permessi di ricerca e concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi;
  • misure urgenti per la gestione della crisi idrica (art. 3);
  • disposizioni in materia di bonifica di siti contaminati (art. 6).

Nel prosieguo si analizzeranno alcune delle modifiche più rilevanti e incisive introdotte dal nuovo Decreto Ambiente.

1. Le modifiche per la razionalizzazione dei procedimenti di VIA e VAS inerenti ai progetti c.d. prioritari.
Al fine di velocizzare i procedimenti di VIA e VAS di competenza statale, ai progetti già considerati prioritari ex lege di cui all’art. 8 del Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006), vengono aggiunti a) quelli relativi ai grandi programmi di investimento esteri su territorio italiano dichiarati di preminente interesse strategico nazionale (art. 13 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104), e b) quelli relativi ai programmi di investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali (di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50).

Inoltre, con riferimento alle procedure relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), viene prevista l’adozione di un nuovo decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), di concerto con il Ministero della cultura e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale verranno individuate le tipologie progettuali da considerarsi prioritarie sulla base dei seguenti criteri: a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione; b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC; c) rilevanza ai fini dell’attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.

Nelle more della adozione del suddetto Decreto, il nuovo co. 1-bis dell’art 8 del Codice dell’Ambiente prevede che siano considerati prioritari, secondo il seguente ordine: a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile e i connessi impianti da fonti rinnovabili; b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari; c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW.
In tale ottica, ai progetti considerati prioritari secondo i criteri sopra evidenziati, verrà riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell’ambito della quale l’esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, sulla base della data della comunicazione al proponente dell’avvenuta pubblicazione sul sito web dell’Autorità di tutta la documentazione presentata.

Sempre al fine di velocizzare i procedimenti di valutazione ambientale si rende possibile, sulla base di apposita intesa e al ricorrere di motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo, l’assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando l’applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.
Infine, si prevede che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica possa avvalersi, con determinati limiti di spesa, del supporto operativo del Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.A. in relazione a progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili.
Proprio in relazione a questi ultimi, peraltro, il nuovo Decreto Ambiente prevede espressamente che il proponente debba allegare all’istanza di VIA di cui all’articolo 23 del Codice dell’Ambiente anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, delle risorse necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi.

2. Le modifiche in materia di verifica di assoggettabilità a VIA
Il nuovo Decreto Ambiente, ancora una volta con l’intento di semplificare le procedure amministrative, modifica poi l’art. 19 del Codice dell’Ambiente, avente ad oggetto le modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening), prevedendo che l’Autorità competente, entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, sia tenuta a verificare la mera completezza della documentazione e non più anche l’adeguatezza della stessa, potendo comunque richiedere, per una sola volta, chiarimenti e integrazioni.

Nella medesima disposizione vengono poi modificati e precisati i termini entro i quali l’Autorità competente, terminata la fase di pubblicazione del progetto e sulla base delle osservazioni così pervenute, può chiedere integrazioni al proponente; nonché, i termini entro i quali, anche a seguito delle integrazioni presentate e salva la concessione di una proroga, la stessa Autorità debba adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Infine, come già previsto per il provvedimento di VIA, al medesimo art. 19 del Codice dell’Ambiente viene adesso previsto che anche il provvedimento di assoggettabilità a VIA abbia una efficacia temporale limitata, non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza. La medesima disposizione disciplina poi la fattispecie della mancata realizzazione del progetto entro il termine previsto dal provvedimento e la concessione, a tal fine, di una proroga del medesimo.

3. Le modifiche in materia di bonifica dei siti contaminati
Anche con riguardo alla disciplina delle bonifiche dei siti contaminati, il nuovo Decreto Ambiente prevede alcune disposizioni volte a dare impulso a procedimenti più semplici e veloci.

In primo luogo, per gli interventi previsti dal Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani vengono introdotte le seguenti disposizioni: a) in deroga alla disciplina del Codice dell’Ambiente, il piano di caratterizzazione deve essere concordato con l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente (ARPA), che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui sopra, il piano di caratterizzazione deve essere concordato con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente; b) i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, nonché il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall’autorità competente.

In secondo luogo, è previsto che per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo e all’accertamento del completamento degli interventi di bonifica e messa in sicurezza, l’ARPA territorialmente competente possa avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA), di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati ai sensi della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, è stata introdotta la possibilità di definire valori di fondo anche per le acque sotterranee nell’ambito del procedimento di cui all’art. 242 comma 13-ter del Codice dell’Ambiente.

4. Conclusioni
Il nuovo Decreto Ambiente, secondo le intenzioni del Governo, ha per espressa finalità quella di razionalizzare e velocizzare le attuali procedure di valutazione ambientale assicurando agli operatori maggiore certezza, anche al fine di garantire il rispetto delle stringenti scadenze per la realizzazione degli obiettivi della green economy e dei progetti previsti dal PNRR.
In attesa della conversione del decreto in legge, si osserva che il nuovo intervento normativo, in considerazione della limitatezza delle modifiche introdotte (soprattutto in materia dei procedimenti di valutazione ambientale e di bonifiche dei siti contaminati), potrebbe non essere sufficiente al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Governo, rendendosi conseguentemente necessario un nuovo intervento normativo, con riferimento ad una riforma ampia e organica del vigente Codice dell’Ambiente, come da diverso tempo e da più parti ventilato e auspicato.

***
Autori di questa nota sono gli avvocati Giacomo Guglielmini, Delia Schiaroli, Raffaele Arcadi, Giulia Scurzio e il dott. Alessandro Castellini. Per maggiori informazioni o chiarimenti sui temi trattati in questo articolo si prega contattare Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  

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