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Moratoria rinnovabili in Sardegna: la Corte Costituzionale conferma il primato della normativa statale e si apre un nuovo fronte sulla legge regionale sulle aree idonee.

Già all’indomani dell’approvazione del disegno di legge sulla moratoria per i nuovi impianti da fonti rinnovabili (FER) in Sardegna, ne avevamo evidenziato già in questa news i profili di criticità costituzionale, ponendosi in contrasto, tra le altre cose,con il divieto di moratorie imposto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, quale principio fondamentale ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.

La nostra impostazione è stata confermata dalla recentissima sentenza n. 28/2025, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3 della legge della Regione Sardegna n. 5/2024, che bloccava per 18 mesi la realizzazione di nuovi impianti FER.

Il riconoscimento del primato della normativa statale sulle competenze regionali.

Uno degli aspetti più rilevanti della decisione è il riconoscimento da parte della Corte del fatto che, nonostante la Regione Sardegna disponga di competenze statutarie in materia di tutela paesaggistica e governo del territorio, esse devono comunque esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. In particolare, la disciplina dell’individuazione delle aree idonee per le rinnovabili introdotta dal D.Lgs. n. 199/2021, recependo la direttiva (UE) 2018/2001, rappresenta un quadro normativo vincolante anche per le Regioni a statuto speciale.

Le principali violazioni individuate dalla Corte.

La Corte ha individuato diversi profili di contrasto tra la moratoria regionale e il D.Lgs. n. 199/2021, quale parametro interposto, oltre ad altre violazioni costituzionali:

  1. Violazione del divieto di moratorie: l’art. 20, comma 6, del D.Lgs. n. 199/2021 vieta espressamente l’introduzione di moratorie o sospensioni delle procedure autorizzative per gli impianti FER nelle more dell’individuazione delle aree idonee. La legge sarda, imponendo un blocco generalizzato delle autorizzazioni, si poneva in diretto contrasto con questa previsione.
  2. Compromissione degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione: la normativa statale stabilisce che le Regioni debbano contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) e dagli obblighi europei di transizione energetica. La moratoria, limitando l’installazione di nuovi impianti, avrebbe rallentato significativamente il conseguimento della quota regionale di capacità rinnovabile da sviluppare entro il 2030.
  3. Lesione del principio di certezza del diritto e della libertà d’impresa: la Corte ha confermato come l’applicazione della moratoria anche ai procedimenti autorizzativi in corso violasse i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, arrecando un pregiudizio agli operatori del settore che avevano già avviato investimenti significativi.
  4. Superamento del limite massimo previsto dalla normativa statale per l’individuazione delle aree idonee: mentre l’art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 199/2021 stabilisce un termine massimo di 180 giorni per l’approvazione della legge regionale sulle aree idonee, la moratoria sarda estendeva il blocco delle autorizzazioni fino a 18 mesi, rallentando ulteriormente il processo di transizione energetica.

La questione aperta sulla legge regionale n. 20/2024 sulle aree idonee.

La decisione della Corte Costituzionale, oltre che per ribadire alcuni elementi sistematici fondamentali della materia, esprime dei principi che possono certamente assumere rilevanza nell’ulteriore contenzioso avviato, in via principale dal Governo, contro la legge regionale n. 20/2024 della Sardegna, che disciplina l’individuazione delle aree idonee e non idonee alla realizzazione di impianti FER.

Sono inoltre in discussione i ricorsi avanti al TAR Lazio, alcuni dei quali col patrocinio del nostro Studio, nell’ambito dei quali si è chiesto al giudice di sollevare la questione della costituzionalità della LR sarda.

Secondo il ricorso governativo, la legge sarda si pone nuovamente in contrasto con il D.Lgs. n. 199/2021, poiché, tra l’altro:

  • Restringe drasticamente le aree idonee, rendendo la quasi totalità del territorio regionale non idoneo all’installazione di impianti FER. Ciò limita drasticamente la possibilità di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal PNIEC (la regione sarda, peraltro, è una di quelle che presenta un maggior ritardo nel raggiungimento degli obiettivi fissati dal DM aree idonee).
  • Applica la nuova disciplina anche agli impianti già autorizzati o in corso di autorizzazione, generando incertezza giuridica e violando il principio del legittimo affidamento.
  • Introduce un divieto generalizzato di realizzazione di impianti in determinate aree, senza prevedere una valutazione caso per caso, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale che impone un bilanciamento degli interessi coinvolti, anche nel caso di prevalutazione di inidoneità dell’area.
  • Viola la competenza statale in materia di energia, superando i limiti della potestà legislativa regionale e interferendo con le politiche nazionali in materia di transizione energetica.

Possibili riflessi della sentenza sulla moratoria in relazione al giudizio costituzionale sulla legge regionale n. 20/2024.

La dichiarazione di illegittimità della moratoria imposta dalla Regione Sardegna potrebbe rappresentare un precedente significativo per la valutazione della legge regionale sulle aree idonee. Se la Corte Costituzionale ha già stabilito che la Regione non può introdurre limitazioni generalizzate e aprioristiche alla realizzazione di impianti FER, è plausibile che ritenga incostituzionali anche le disposizioni della legge n. 20/2024 che, sebbene da un diverso punto di vista, impongono restrizioni ingiustificabili.

In particolare, senza entrare qui nel dettaglio dei complicati problemi costituzionali che la legge regionale pone, il principio secondo cui le Regioni non possono introdurre norme che ostacolino il raggiungimento degli obiettivi nazionali di sviluppo delle rinnovabili potrebbe portare alla declaratoria di illegittimità anche della legge sulle aree idonee, soprattutto laddove essa impedisca in modo indiscriminato l’installazione di impianti FER in gran parte del territorio regionale.

Vi è poi il nodo critico della irretroattività della legge che pretende di spiegare i propri effetti addirittura sui progetti già autorizzati. 

* * *

La sentenza n. 28/2025 della Corte Costituzionale, quindi, nel solco della precedente e consolidata giurisprudenza, indica chiaramente alle Regioni quale sia la strada corretta da seguire nel dare attuazione alla disciplina sulla individuazione delle aree idonee. Il ricorso del Governo contro la legge regionale n. 20/2024 della Sardegna si inserisce in questo contesto, sollevando questioni giuridiche in parte già affrontate dalla Corte.

Se la Corte, come tutti gli operatori del settore auspicano e come sembra probabile, anche a seguito degli altri giudizi incidentali che potranno essere avviati su iniziativa dei giudici amministrativi, dovesse dichiarare la incostituzionalità della legge, si determinerebbe un “effetto sistematico” molto importante, con conseguenze rilevanti non solo per la Sardegna, ma per tutte le altre Regioni che stanno adottando approcci simili nella regolamentazione delle aree idonee.

Il nodo cruciale della questione rimane il fatto che la previsione di adozione della legge regionale per la definizione delle aree idonee comporta che l’unico presidio di legalità sia quello della Corte Costituzionale e ciò, come noto, determina limitazioni importanti sul piano della effettiva e pronta tutela dei diritti. Tralasciando qui la complessa questione delle costituzionalità della legge statale che ha previsto tale disciplina, è auspicabile che le Regioni si uniformino spontaneamente ai principi costituzionali. 

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Autori di questa nota sono gli avv.ti Massimo Colicchia e Chiara Berra. Per maggiori informazioni o chiarimenti sui temi trattati in questo articolo si prega di contattare l’avv. Massimo Colicchia: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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