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Metanodotto Sulmona-Foligno, il TAR Lazio rigetta il ricorso del Comune di Sulmona e chiarisce i termini di validità della VIA.

Con la sentenza n. 962 del 19 gennaio 2024, il TAR Lazio, Roma, ha rigettato il ricorso promosso dal Comune di Sulmona, contro il Mase e SRG s.p.a., per l’annullamento dell’Autorizzazione Unica recante l’approvazione del progetto definitivo dell’opera denominata “Metanodotto Sulmona-Foligno”.

Il TAR Lazio, nel decidere, ha affrontato molteplici temi di particolare rilievo, come dichiarato sin dalla premessa del relativo percorso motivazionale, riferendosi alla “delicatezza della questione trattata".

In diritto: sull’efficacia quinquennale della VIA

Questione particolarmente rilevante, anche considerato il non univoco orientamento giurisprudenziale formatosi nel corso degli anni, riguarda l’inefficacia della VIA per il decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006. Il TAR, ha preliminarmente affrontato la questione inerente alla portata del giudicato amministrativo, quanto al principio del ne bis in idem, ancorché nell’ambito di diversi giudizi, aventi ad oggetto l’impugnazione di provvedimenti consequenziali. Nel merito, il TAR ha voluto comunque affrontare la censura del Comune ricorrente, rilevandone l’infondatezza, prendendo le mosse dal fatto che l’atto instaurativo del procedimento di VIA, risalente al 31 gennaio 2005 e conclusosi con il rilascio del decreto VIA il 7 marzo 2011, era disciplinato non dall’art. 25, comma 5 del d.lgs n. 152/2006, ma unicamente nell’art. 26 comma 6 del d.lgs. n. 152/2006, il quale non prevedeva alcun termine per la realizzazione delle opere sottoposte alla fase di valutazione di impatto ambientale.

Si rivela di estremo interesse il passaggio della sentenza che conferma come “con norma di interpretazione autentica” sia stato “addirittura chiarito expressis verbis che i termini di efficacia del decreto VIA trovavano applicazione ai soli procedimenti, evidentemente diversi da quello all’esame, incardinati dopo il gennaio 2008”, in coerenza con il principio tempus regit actum.

A sostegno di tale conclusione, il TAR cita una serie di precedenti della Corte di Giustizia, anche in materia di tutela dell’ambiente, e valorizza altresì il più recente orientamento del Consiglio di Stato, di cui alla sentenza della Quarta Sezione, n. 6808/2022, in quanto preferibile rispetto all’orientamento più datato, stante l’analogia dei casi “in cui la determinazione amministrativa avversata aveva assunto a riferimento la sopraggiunta inefficacia della VIA”.
Il TAR conclude sul punto che: “l’applicazione dell’orientamento invocato dal ricorrente… darebbe luogo alla surrettizia disapplicazione del consolidato principio, per cui il regime giuridico dei provvedimenti adottati va apprezzato sulla base dello stato di fatto e di diritto sussistente al tempo della loro emanazione” e dichiara il motivo sia inammissibile, sia infondato.

In diritto: sulla valenza “pianificatoria” dei decreti ministeriali di perimetrazione della rete.

Il TAR ha rigettato anche la tesi del Comune ricorrente sull’illegittimità dei decreti ministeriali di cui all’art. 9 del d.lgs n. 164/2000, di classificazione della rete nazionale dei gasdotti, in quanto adottati senza esperimento di  VAS, con asserita invalidità del decreto di Autorizzazione Unica avversato.
Anche in quanto caso il TAR, pur rilevando la non ammissibilità della censura, la affronta, per concludere che la stessa è “palesemente infondata”, poiché: “non è condivisibile l’architrave logico da cui muove la tesi del ricorrente, secondo il quale i decreti ministeriali recanti l’aggiornamento della rete nazionale dei gasdotti avrebbero natura pianificatoria”, stante la “valenza esclusivamente tassonomica dei predetti decreti, aventi la sola funzione di mappare e di classificare la rete secondo specifici parametri di ordine tecnico e descrittivo”. A ciò aggiungendo in generale per tutte la Rete di cui trattasi che: “la non sottoposizione a VAS dei progetti dei gasdotti della rete nazionale è stata già affrontata e risolta sia dalla Commissione Europea sia dalla giurisprudenza espressasi sul progetto all’esame” (si veda il capo 13.3).

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Autori di questa nota sono gli avv.ti Federico Novelli e Riccardo Rogliani. 

Per maggiori informazioni o chiarimenti sui temi trattati in questo articolo si prega contattare l’Avv. Federico Novelli Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

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