Il nostro Legislatore ci sta abituando a forti scossoni emotivi.
Le ultimissime novità in tema di espropri nelle rinnovabili, tuttavia – in un contesto degno di riflessioni più meditate – offrono elementi tranquillizzanti.
Ci eravamo lasciati con una nota in cui ci chiedevamo se, in forza delle riforme legislative in cantiere, sarebbe stato ancora possibile ricorrere all’esproprio dei terreni su cui realizzare impianti FER. É confortante constatare che le norme contenute sia nel D.L. Ambiente come convertito in legge sia nel nuovo Testo Unico Rinnovabili (“TUR”) consentono di dare una risposta positiva a questa domanda.
Il Testo Unico Rinnovabili
Partendo da quest’ultima disciplina, in sede di approvazione definitiva del TUR, come da noi auspicato, il Legislatore ha chiarito il tema, intervenendo opportunamente sulla definizione di “soggetto proponente” e sulle altre norme rilevanti.
Il D. Lgs. n. 190/2024 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 291 del 12.12.2024 ed in vigore dal 30.12.2024), sostanzialmente confermando il quadro fino ad ora vigente, specifica in proposito che:
- “soggetto proponente” è “il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi” eliminando così ogni riferimento al presupposto della legittima disponibilità dell’area (che, in effetti, ci aveva fatto sobbalzare);
- nel caso di autorizzazione unica, il proponente potrà richiedere l’attivazione della procedura di esproprio per le aree interessate dalle opere di connessione e di impianto (con le limitazioni già vigenti con riguardo ad alcune specifiche tipologie di impianti);
- resta fermo il divieto generale di richiedere l’attivazione della procedura espropriativa per l’area d’impianto per (a) gli impianti fotovoltaici, (b) gli impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, già previsto dall’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, cui si aggiungono ora (c) gli impianti solari termodinamici (art. 9, c. 3, D. Lgs. n. 190/2024).
Una novità, da salutare in maniera positiva, invece, è stata introdotta con riguardo al regime della PAS per il quale è stata prevista la possibilità, ove necessario, di ricorrere alle procedure di esproprio ai fini della realizzazione delle opere di connessione (art. 8, c. 2).
La disciplina attualmente vigente (art. 6, c. 2, D. Lgs n. 28/2011 destinata ad essere superata dal TU FER) prevede, invece, che sia possibile procedere con PAS solo nel caso in cui il soggetto abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e delle opere connesse.
Il D.L. Ambiente convertito
Parallelamente, nella appena pubblicata Legge 13 dicembre 2024, n. 191, di conversione del c.d. D.L. Ambiente, è stata rivista la norma che, anche in questo caso facendoci parecchio preoccupare, richiedeva, in maniera generale ed indiscriminata, che il proponente di progetti per la produzione energetica da fonti rinnovabili, in sede di presentazione dell’istanza di VIA, allegasse alla stessa una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie su cui realizzare l’impianto (art. 1, c. 2).
La previsione è stata modificata in sede di conversione con una specificazione opportuna sulle tipologie di impianti – che sono in buona parte già individuati dall’art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 con aggiunta del solare termodinamico – per i quali non è possibile ricorrere all’esproprio delle aree necessarie per realizzare l’impianto.
È, infatti, stabilito che: “per i progetti di produzione energetica da fonte fotovoltaica, solare termodinamica, a biomassa o a biogas, nonché di produzione di biometano, il proponente del provvedimento di VIA di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera e) , del presente articolo, allega una dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie su cui realizzare l’impianto, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse”.
Seppur dopo un’iniziale mossa falsa (quale quella che abbiamo denunciato nella nostra precedente nota sul tema), quindi, in tema di espropri il Legislatore ha infine confermato un assetto della disciplina che, nella misura in cui non introduce limitazioni ulteriori al ricorso alle procedure espropriative – al quale, è bene ricordarlo, gli operatori non hanno certo interesse, se non in caso di effettiva necessità – risulta soddisfacente.
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Questa nota è stata redatta dagli avvocati Massimo Colicchia e Chiara Berra. Per maggiori informazioni o chiarimenti sui temi trattati in questo articolo si prega contattare gli autori ai seguenti indirizzi email:
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