È entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/223 del 22 dicembre 2023, pubblicato in GUUE il 10 gennaio 2024, recante “modifica del regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili“.
Il regolamento (UE) 2022/2577 del 22 dicembre 2022 ha introdotto una serie di misure straordinarie e temporanee (e, invero, al momento della sua adozione si prevedeva che il regolamento si sarebbe dovuto applicare fino al 30 giugno 2024) con l’obiettivo di accelerare il ritmo di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili. QUI trovate la nostra news sull’argomento.
L’art. 9 del reg. (UE) 2022/2577 prevedeva la possibilità che la Commissione riesaminasse il regolamento stesso entro il 31 dicembre 2023, in vista dell’evoluzione della sicurezza dell’approvvigionamento e dei prezzi dell’energia e della necessità di accelerare ulteriormente la diffusione delle energie rinnovabili.
In base a tale riesame, e tenendo conto delle disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2023/2413 (che ha integrato la direttiva (UE) 2018/2001) relative alle procedure autorizzative applicabili ai progetti di energia rinnovabile, la Commissione ha proposto di prorogare la validità di alcune disposizioni di tale regolamento e, più in particolare, di quelle che presentano il potenziale maggiore in termini di accelerazione della diffusione delle FER.
È stato, quindi, adottato il Reg. (UE) 2024/223 di cui segnaliamo alcune disposizioni di particolare interesse:
- è stata prorogata la validità degli art. 1 (sull’oggetto e ambito di applicazione del regolamento), art. 2 punto 1 paragrafo 1 (che, ai fini del regolamento, fornisce la definizione di «procedura autorizzativa»), art. 3 paragrafo 2 (che, in riferimento alle procedure di pianificazione e autorizzazione degli Stati membri, prevede un obbligo di priorità ai progetti riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi), art. 3 bis (su cui si veda oltre il prossimo punto), art. 5 paragrafo 1 (che impone un termine massimo di sei mesi per la conclusione della procedura autorizzativa relativa alla revisione della potenza degli impianti esistenti di produzione di energia rinnovabile ubicati nelle zone individuate a norma del successivo art. 6), art. 6 (che consente agli Stati membri, a determinate condizioni per garantire la tutela dell’ambiente, di introdurre deroghe a determinati obblighi di valutazione ambientale stabiliti dalla normativa ambientale dell’Unione per i progetti di energia rinnovabile nonché per i progetti di stoccaggio dell’energia e per i progetti di rete elettrica) e art. 8 (sui termini relativi alla procedura autorizzativa per l’installazione di apparecchiature per l’energia solare, la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile e la diffusione delle pompe di calore) reg. (UE) 2022/2577 : le disposizioni si applicheranno non più fino a giugno 2024, ma fino al 30 giugno 2025;
- è stato introdotto l’art. 3 bis rubricato “Assenza di soluzioni alternative o soddisfacenti” in cui il Legislatore europeo chiarisce, in sintesi:
(i) con riferimento al requisito previsto in materia di diritto ambientale UE dell’assenza di soluzioni alternative a un progetto di impianto FER nonché di infrastruttura di rete necessaria per integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico, le condizioni al ricorrere delle quali tale requisito può ritenersi rispettato. Il Legislatore europeo ritiene infatti che l’introduzione di tale disposizione si renda necessaria al fine di: “accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e la costruzione della infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico” (cfr. commi 1 e 2, art. 3 bis citato e considerando n. 15 del regolamento);
(ii) che, al fine di accelerare i progetti di impianti FER, mantenendo nel contempo un elevato livello di protezione ambientale, le misure compensative possono essere attuate parallelamente all’attuazione del progetto, “a meno che non vi siano prove evidenti che un progetto specifico pregiudicherebbe in modo irreversibile i processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito e comprometterebbe la coerenza globale della rete Natura 2000 prima dell’introduzione di misure compensative” (cfr. comma 3, art. 3 bis citato e considerando n. 26 del regolamento).
Si prevede, infine, che mentre il reg. (UE) 2024/223 troverà applicazione a decorrere dal 1° luglio 2024, il nuovo art. 3 bis (prima visto, sulle soluzioni alternative) si applicherà a partire dalla sua entrata in vigore.
Scarica il nuovo il Regolamento 2024/233
Scarica il Regolamento 2022/2577
--
Questa nota è stata redatta da Maria Consolata Bianchini e Massimo Colicchia. Per maggiori informazioni o chiarimenti sui temi trattati in questo articolo si prega contattare l’Avv. Massimo Colicchia
Todarello & Partners fornisce assistenza legale su tutte le problematiche relative agli argomenti trattati in questo articolo. Gli avvocati dello Studio possiedono una rilevante esperienza in materia, assistendo regolarmente alcuni dei maggiori operatori attivi sul mercato e rappresentandoli in giudizio dinanzi a tutte le giurisdizioni competenti.