Di seguito il commento di un’ordinanza che ha riconosciuto le ragioni della parte assistita dallo Studio Todarello & Partners e che attiene anche alla possibilità di recupero dei crediti inerenti le spese sostenute e da sostenere da parte del proprietario “incolpevole” per le varie attività di bonifica dei siti contaminati. L’ordinanza si rivela di particolare importanza in quanto resa in danno degli ex soci della società venditrice i quali, successivamente alla vendita del sito risultato contaminato, hanno provveduto alla liquidazione e cancellazione dal Registro delle Imprese della predetta società, previa distribuzione dell’attivo di liquidazione, con ciò limitando, appunto, le possibilità di recupero del predetto credito.
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In tema di contaminazione da solventi della falda acquifera soggiacente al terreno, la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano quale Giudice del Reclamo, con Ordinanza n. 1575 del 10.06.2021, ha riformato l’ordinanza di rigetto del sequestro conservativo emessa in primo grado, autorizzando quindi la misura cautelare.
Nel caso di specie, nel primo grado del procedimento, il ricorrente lamentava di avere scoperto, successivamente all’acquisto di un terreno, il grave inquinamento delle sottostanti falde acquifere e, quindi, di dover sostenere degli imprevisti ed onerosi costi di bonifica. Lo stesso addebitava tale contaminazione all’attività d’impresa precedentemente svolta sul sito per lungo tempo anche dal venditore stesso, il quale, in ogni caso, avrebbe scientemente celato tale situazione. Pertanto, il ricorrente invocava la tutela conservativa del proprio credito nei confronti dei soci (risultanti all’atto della cancellazione dal Registro delle Imprese) della società venditrice, al contempo prospettando l’azione di rivalsa ai sensi dell’art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006, c.d. Codice dell’Ambiente, l’azione di cui all’art. 1440 c.c. (actio quam minoris) ed eventualmente quella prevista dall’art. 2395 c.c., (facendo valere le specifiche responsabilità degli amministratori, dei soci e dei liquidatori delle società in tema di controllo e di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, che costituisce la garanzia generica dei creditori sociali). A tal riguardo, quanto al periculum, centrale importanza doveva attribuirsi all’avvenuta cessazione e liquidazione della società venditrice, il cui utile residuo era già stato ripartito tra i soci.
In proposito, il giudice di prime cure aveva rilevato la carenza del fumus relativamente alla futura azione di merito, nonché riguardo alla domanda di risarcimento del danno per dolo incidente ed, eventualmente, ex art. 2395 c.c.. In particolare, il giudice aveva ritenuto, in primis, non provato l’espletamento dell’attività inquinante censurata e, in secundis, insussistente il nesso di causalità in ragione del tempo trascorso dalla cessazione dell’attività (l’azienda ha operato sul sito dal 1956 al 2003) nonché per la mancata valutazione di possibili concause, trattandosi di falda inserita in un contesto a sua volta caratterizzato da un generale inquinamento diffuso. Infine, il giudice si era pronunciato per l’inapplicabilità del rimedio di cui all’art. 1440 c.c. in considerazione della macroscopica antieconomicità dell’affare, dato che il prezzo pattuito era di gran lunga inferiore ai costi di bonifica rappresentati dal ricorrente.
Conseguentemente, a seguito del rigetto della domanda di sequestro conservativo, veniva proposto reclamo per la riforma dell’ordinanza sopra commentata. Tale domanda era fondata sull’idoneità della documentazione depositata nel primo grado di giudizio a provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito ai fini della misura cautelare richiesta.
A tal riguardo, nel giudizio di reclamo, il Collegio ha ritenuto che ai sensi dell’art. 253, comma quarto, del d.lgs. n. 152 del 2006, “nel caso di danno ambientale, alla bonifica procede il responsabile della contaminazione, ovvero, in alternativa, ha facoltà di procedere il proprietario del sito, pur non responsabile. In subordine, è previsto che proceda il responsabile della contaminazione, ovvero gli enti pubblici di cui all’art. 250, che si rivarranno poi sul soggetto responsabile e, in caso d’impossibilità di accertarne l’identità, eventualmente nei confronti del titolare del sito, anche se incolpevole”.
Inoltre, secondo il Collegio, “La regola è espressione del noto principio «chi inquina paga», (cfr. Corte di Giustizia, 9.3.2010, causa 378/2008), che cristallizza un’ipotesi di responsabilità oggettiva – dunque svincolata dal profilo soggettivo del dolo o della colpa – imputando all’impresa non tanto i costi legati all’attuale svolgimento dell’attività produttiva, quanto piuttosto agli errori del passato. Ciò anche al fine di elidere gli oneri economici di cui la collettività, in alternativa sarebbe gravata”.
In più, il Collegio ha osservato come sia previsto dall’ordinamento il diritto di rivalsa a favore del proprietario non responsabile dell’inquinamento che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato nei confronti del responsabile dell’inquinamento, e ciò per le spese sostenute e per l’eventuale maggior danno. A tal riguardo, il Tribunale di Milano ha riconosciuto che il diritto di rivalsa va ricondotto all’ipotesi di surroga legale di cui all’art. 1203 c.c., in quanto il proprietario incolpevole adempie ad un obbligo altrui, rispetto al quale nutre un proprio interesse, surrogandosi poi al creditore e, quindi, agli enti pubblici preposti, nell’azione di recupero delle spese nei confronti del responsabile della contaminazione.
Oltre a ciò, è stato rilevato che “l’art. 311, comma 3, del Codice dell’Ambiente, stabilisce una responsabilità parziaria in capo ai singoli concorrenti della condotta illecita, regola già prevista dall’art. 18 della legge 349 istitutiva del Ministero dell’Ambiente, ritenuta lo strumento più idoneo ad assicurare una responsabilizzazione di ciascun coautore delle condotte lesive dell’integrità ambientale”.
Ebbene, quanto sopra premesso, ai fini dell’accertamento della sussistenza del fumus boni iure nel caso di specie, i giudici del reclamo cautelare hanno e considerato che:
- parte reclamante aveva acquistato il sito nel 2019 da una società, poi cessata e cancellata dal Registro delle Imprese, al tempo partecipata dai reclamati;
- solo successivamente all’acquisto era emerso, a seguito di verifiche ultimate dall’acquirente, che l’area è interessata da inquinamento ambientale per contaminazione da falda acquifera;
- l’acquirente, in qualità di soggetto non responsabile della potenziale contaminazione, aveva diligentemente dato comunicazione agli organi pubblici preposti, così avviando il procedimento amministrativo per l’identificazione del responsabile dell’inquinamento, attualmente in corso, ai sensi dell’art. 245 del d.lgs. 152 del 2006;
- successivamente, parte reclamante aveva deciso di intervenire volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica acquisendo in questo modo la facoltà di agire in rivalsa nei confronti dei responsabili della contaminazione. A tal riguardo, il Collegio ha ritenuto, in virtù di un giudizio prognostico ex ante, adottando il principio ormai consolidato in tema di individuazione del nesso causale, del “più probabile che non”, di poter compiere un apprezzamento positivo circa la riconducibilità della contaminazione, seppur pro quota, all’attività esercitata in passato dalla società venditrice nel sito compravenduto;
- i solventi clorurati rinvenuti nella falda acquifera sono causa di contaminazione endogena del sito tali da rendere l’eventuale stato di inquinamento c.d. diffuso o c.d. storico del contesto in cui è inserito il sito ininfluenti rispetto all’oggetto del giudizio di merito prospettato. Tale conclusione, in particolare, è stata dedotta dalla notevolissima differenza di concentrazione microgrammi/litro tra il sito di interesse ed il territorio circostante (ove la concentrazione di solventi clorurati è al di sotto del livello oltre il quale sarebbe “necessario”attivare una bonifica);
- la riconducibilità delle contaminazioni all’attività industriale svolta sul sito dalla società venditrice è anche accertata dalle indagini di parte effettuate dal reclamante, che hanno evidenziato rischi di dispersione sul suolo e nel sottosuolo dei prodotti chimici dai serbatoi di stoccaggio o dalle condutture che trasportavano le acque di lavaggio al depuratore;
- riguardo al lungo periodo di tempo intercorso tra la cessazione dell’attività d’impresa, avvenuta nel 2003, e la scoperta della contaminazione da parte dell’acquirente, nel 2020, la letteratura scientifica attesta che gli agenti inquinanti rinvenuti permangono nel terreno per un lunghissimo arco temporale; inoltre, la letteratura scientifica prodotta dal reclamante sconfessa anche l’affermazione, delle parti reclamate, circa il ridotto potenziale inquinante degli asseriti minimi quantitativi dei prodotti inquinanti eventualmente sversati dalla società da loro partecipata;
- infine, non sussistono cause inquinanti alternative esogene poiché sul sito litigioso, “al netto dei valori riconducibili all’inquinamento diffuso” vi è “una contaminazione sensibilmente superiore rispetto a quello che interessa il più ampio contesto in cui è inserito”.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio ha ritenuto “che – tenuto conto della necessaria sommarietà di questa sede e della citata regola del più probabile che non – gli elementi indiziari raccolti delineino un quadro sufficientemente solido per esprimere un giudizio positivo sulla prospettiva della reclamante. E ciò senza necessità di procedere a compiere indagini istruttorie in questa sede, demandando tali attività alla fase di merito”.
Ai fini della determinazione del diritto di credito della reclamante è stato preso in considerazione il disposto di cui al comma quarto dell’art. 253, del d.lgs. n. 152/06. In proposito, si rammenta che il citato comma consente la rivalsa da parte del soggetto non responsabile della contaminazione che ha proceduto alla bonifica sia a titolo di spese che a titolo risarcitorio. Quindi, il Collegio ha ritenuto che il credito, sia per i costi già sostenuti che per quelli futuri domandati nella fase cautelare, goda dei requisiti di sufficiente certezza e liquidità per procedere al riconoscimento della relativa tutela conservativa. Sul punto, è stato tenuto in considerazione dal Collegio il fatto che la reclamante avesse già avviato l’iter amministrativo con gli organi competenti per procedere alla bonifica, già ponendo in essere le prime attività di messa in sicurezza dei luoghi (tra l’altro, sempre con l’assistenza dello Studio Todarello & Partners).
Inoltre, l’organo giudicante, in considerazione del fatto che il soggetto venditore responsabile della contaminazione si è estinto, ha stabilito che gli ex soci rispondano dei debiti della società estinta nei limiti dell’attivo distribuito in sede di liquidazione ai sensi dell’art. 2495 c.c.
Infine, il Collegio ha ritenuto integrato il requisito del periculum in mora sulla scorta del fatto che, a ridosso della vendita dell’area oggetto di controversia, fossero stati deliberati lo scioglimento e la messa in liquidazione della società venditrice (partecipata dai reclamati), nonché l’avvenuta approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto con conseguente cancellazione della società dal Registro delle Imprese. È stato poi opportunamente vagliato, quale indice dell’intento di sottrarsi alle proprie obbligazioni, che, nell’arco temporale intercorrente tra la notificazione del ricorso, il decreto di fissazione di udienza e la celebrazione della medesima, i reclamati avessero eroso la propria garanzia patrimoniale generica cedendo un immobile del quale avevano, separatamente, nuda proprietà ed usufrutto.
Il provvedimento di autorizzazione al sequestro conservativo è stato quindi eseguito attraverso la trascrizione del medesimo presso i Registri Immobiliari di varie conservatorie, su tre immobili in proprietà di ciascuno dei reclamati, rinvenuti attraverso indagini specifiche e ritenuti sufficienti (in ragione del loro presumibile valore) a garantire gli importi indicati in ordinanza.
Successivamente si è proceduto all’attivazione del relativo giudizio di merito, attualmente in corso.
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Autori di questa nota sono gli avv.ti Riccardo Lombardo e Roberto Biasco. Per maggiori informazioni o chiarimenti sui temi trattati in questo articolo si prega di contattare l’avv. Fabio Todarello all’indirizzo email:
Todarello & Partners fornisce assistenza legale su tutte le problematiche relative agli argomenti trattati in questo articolo. Gli avvocati dello Studio possiedono una rilevante esperienza in materia, assistendo regolarmente alcuni dei maggiori operatori attivi sul mercato e rappresentandoli in giudizio dinanzi a tutte le giurisdizioni competenti.