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Ristrutturazione edilizia, Monetizzazioni e Bonifiche: importanti chiarimenti del TAR Lombardia con la Sentenza n. 1627/2026

Il panorama urbanistico milanese si arricchisce di un nuovo, importante tassello giudiziario.

Un team guidato dagli avvocati Fabio Todarello, Matilde Battaglia, Michela Trevisan e Giulia Scurzio ha ottenuto un fondamentale risultato innanzi TAR Lombardia-Milano con la Sentenza n. 1627/2026 della Seconda Sezione che stabilisce alcuni punti fermi su temi attuali come la riqualificazione dell’intervento edilizio, l’esercizio dell'autotutela amministrativa, il ricalcolo delle monetizzazioni e il rapporto tra bonifiche ambientali e titoli edilizi. 

Sulla Disposizione di Servizio del Comune di Milano n. 4/2024

Il cuore della disputa riguardava il tentativo del Comune di Milano di applicare "ora per allora" la nota Disposizione di Servizio n. 4/2024, frutto dell’azione politica del Comune di Milano a valle  delle note indagini penali avviate dalla Procura della Repubblica di Milano, al fine di riqualificare in “nuova costruzione” un intervento edilizio di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, autorizzato in forza di un titolo edilizio già divenuto efficace al momento dell’entrata in vigore della Disposizione di Servizio. 

Il TAR Milano è stato categorico: la Disposizione n. 4/2024 non può avere effetti retroattivi.

Nella fattispecie oggetto della Sentenza il TAR Milano ha riconosciuto come la Disposizione di Servizio n. 4/2024, in vigore dal 20 marzo 2024, non possa essere applicata ad una SCIA alternativa al permesso di costruire divenuta efficace in data 11 gennaio 2024; peraltro il tentativo degli Uffici Comunali di riqualificare l’intervento da ristrutturazione edilizia in nuova costruzione, in applicazione dei parametri della Disposizione di Servizio n. 4/2024, avveniva oltre il decorso del termine di 12 mesi per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n.  241/1990. 

Niente conguagli "extra" sulle monetizzazioni

Il Comune di Milano, nel procedere alla riqualificazione dell’intervento in forza della Disposizione di Servizio n. 4/2024, ha avanzato nei confronti dell’operatore una richiesta di conguaglio di oltre 700.000 euro per monetizzazioni aggiuntive delle dotazioni territoriali mediante l’applicazione dei nuovi valori di monetizzazione del dicembre 2024.

Anche su questo fronte, i giudici hanno dato ragione all’operatore. 

La determinazione di monetizzazioni aggiuntive non è un semplice calcolo contabile, in quanto costituisce un atto autoritativo che incide sulla validità stessa del titolo edilizio. Di conseguenza, una volta che la SCIA alternativa al permesso di costruire è consolidata, il Comune, ove non sia intervenuto nel termine di 30 giorni, può intervenire solo attraverso il potere di autotutela (art. 21-nonies L. 241/90), rispettando i termini perentori previsti per legge per il relativo esercizio. Scaduti questi termini, la pretesa di somme maggiori è illegittima. 

Bonifica e rilascio del titolo edilizio: un binomio che non ferma il diritto

Un altro passaggio innovativo della sentenza riguarda il rapporto tra la trasformazione del territorio e il risanamento ambientale. Il Comune sosteneva che, in presenza di una bonifica semplificata (ex art. 242-bis D.lgs. 152/06), il titolo edilizio non potesse diventare efficace e, dunque, consolidarsi fino alla conclusione della bonifica stessa. 

Il TAR ha ribaltato questa visione: la pendenza di una bonifica (qualunque sia la tipologia di procedimento scelto) non sospende né il rilascio del permesso di costruire né il consolidamento della SCIA, fermo restando l’obbligo per il titolare del permesso di costruire o della SCIA di portare a compimento l’intervento di bonifica prima di dare inizio ai lavori oggetto dei suddetti titoli, salva peraltro la possibilità di dar corso a quelle lavorazioni con essi autorizzate che siano propedeutiche alle (o comunque compatibili con le) opere di bonifica.

Infine, il TAR ha finalmente chiarito la pari dignità del procedimento di bonifica semplificato ex art. 242bis D.lgs. 152/06 al procedimento di bonifica ordinario ex art. 242 D.lgs. 152/06, stabilendo che “anche in pendenza di bonifica semplificata il titolo edilizio può essere rilasciato (o consolidarsi in caso SCIA), potendosi comunque ritenere, in via analogica, che la sospensione dei termini ivi prevista operi, per il caso bonifica semplificata, sino alla presentazione del progetto di cui all’art. 242-bis, primo comma, del d.lgs. n. 152 del 2006.” 

Conclusioni: Un argine alle incertezze e il ripristino della legalità

In definitiva, con questa pronuncia, il TAR Lombardia ha posto un argine invalicabile a una stagione di incertezza interpretativa, sanzionando il tentativo dell'Amministrazione di travalicare i limiti del proprio potere. Imponendo il rispetto della non retroattività delle norme e la stabilità dei titoli consolidati, i giudici hanno ricondotto l’azione comunale nei binari della prevedibilità e della correttezza amministrativa. 

La sentenza non si limita a tutelare un singolo operatore, ma lancia un messaggio chiaro a tutto il comparto: l’esercizio del potere amministrativo in materia edilizia ed urbanistica non può realizzarsi attraverso forzature procedurali o pretese economiche tardive, ma deve rispettare il principio del tempus regit actum. 

Infine, viene riconosciuta la fondamentale natura della bonifica nell’ottica della rigenerazione urbana e il suo coordinamento con il titolo edilizio in modo che la bonifica dei suoli non sia più un pretesto procedurale per paralizzare il rilascio dei titoli edilizi.

Scarica sentenza 

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Autori di questa nota sono gli avvocati Fabio Todarello, Matilde Battaglia, Michela Trevisan e Giulia Scurzio. Per maggiori informazioni o chiarimenti sui temi trattati in questo articolo si prega di contattare l’avv. Fabio Todarello Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Todarello & Partners fornisce assistenza legale su tutte le problematiche relative agli argomenti trattati in questo articolo. Gli avvocati dello Studio possiedono una rilevante esperienza in materia ed in tutti i settori del Diritto Amministrativo, dell’impiantistica sportiva e del partenariato pubblico-privato, assistendo regolarmente alcuni dei maggiori operatori attivi sul mercato e rappresentandoli in giudizio dinanzi a tutte le giurisdizioni competenti.

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