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Responsabilità solidale nella bonifica ambientale: conferme dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato 2025.

Nel contesto delle procedure di bonifica ambientale disciplinate dal D.Lgs. 152/2006, si consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di una pluralità di soggetti che abbiano concorso – anche in modo non simultaneo – alla contaminazione di un sito, la responsabilità per la bonifica è solidale.

Il criterio del “più probabile che non”

La giurisprudenza amministrativa, ormai da tempo, ha chiarito che, per l’individuazione dei responsabili della contaminazione, non si applica il criterio penalistico dell’oltre ogni “ragionevole dubbio”, bensì quello civilistico del “più probabile che non”. È sufficiente, quindi, che l’amministrazione dimostri, anche sulla base di elementi indiziari (es. prossimità geografica, corrispondenza tra sostanze emesse e rilevate), che un soggetto abbia verosimilmente contribuito all’inquinamento.

La responsabilità solidale: il principio “chi inquina paga”

La recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 marzo 2025, n. 1969 ha ribadito che, quando non è possibile distinguere gli effetti delle singole condotte causative del danno ambientale, l’attività di bonifica deve essere unitaria e gravare in modo solidale su tutti i soggetti ritenuti responsabili. Il Collegio ha sottolineato che non si tratta di eludere l’accertamento del nesso causale, ma di valorizzare l’elevata probabilità che più soggetti abbiano concorso all’inquinamento. In tal senso, l’amministrazione può legittimamente emettere un unico ordine di bonifica ex art. 244 D.Lgs. 152/2006, anche in assenza di una prova diretta, purché supportata da un’istruttoria coerente e fondata su dati oggettivi.

Riparto interno e diritto di rivalsa

La solidarietà opera nei confronti della pubblica amministrazione, che può pretendere l’intera prestazione da uno qualsiasi dei corresponsabili. Tuttavia, resta salvo il diritto di rivalsa interna (art. 253, co. 4, D.Lgs. 152/2006), in base al quale il soggetto che ha sostenuto i costi della bonifica può agire nei confronti degli altri corresponsabili per ottenere il rimborso pro quota, secondo il rispettivo grado di responsabilità.

Quando si applica la responsabilità proporzionale?

La responsabilità proporzionale può trovare applicazione solo quando i danni ambientali siano ontologicamente distinti e distinguibili, ad esempio per origine, natura o periodo temporale. In tali casi, ciascun soggetto sarà tenuto a porre in essere solo le azioni di bonifica necessarie a rimuovere i danni da lui causati.

Conclusioni

La giurisprudenza più recente conferma un principio fondamentale: la tutela dell’ambiente e della salute pubblica impone interventi tempestivi, anche in presenza di incertezze sull’esatto contributo causale dei singoli soggetti. In questo quadro, la responsabilità solidale rappresenta uno strumento efficace per garantire l’effettività degli obblighi di bonifica, senza pregiudicare il successivo accertamento delle responsabilità individuali nei rapporti interni.

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Autori di questa nota sono gli avvocati Delia Schiaroli, Raffaele Arcadi e il dott. Alessandro Castellini.

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