In data 17 maggio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (serie generale n. 114) il Decreto Legge n. 50, cd. “Decreto Aiuti” che, tra l’altro, in materia di appalti pubblici di lavori prevede un meccanismo compensativo volto a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici che si sono verificati negli ultimi mesi.
In particolare, l’articolo 26 del D.L. 50/2022 prevede, solo per gli appalti di lavori, ivi compresi quelli affidati a un contraente generale, un meccanismo di compensazione dei maggiori costi sostenuti nell’arco del 2022 fondato sull’aggiornamento dei prezzari regionali. Tale aggiornamento, per espressa previsione del comma 8 dell’articolo in commento, trova applicazione fino al 31 dicembre 2022 anche con riferimento agli accordi quadro di lavori di cui all’articolo 54 del d.lgs. 50/2016 (cd. “Codice Appalti”) già aggiudicati ovvero efficaci alla data del 18 maggio 2022.
Applicazione temporale
Anzitutto merita di essere commentata la tecnica adottata dal legislatore per individuare i contratti di appalto a cui troverà applicazione il meccanismo compensativo di nuova introduzione. L’articolo 26 fa riferimento solo ed unicamente agli appalti “aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021”. Sembrerebbe dunque che il legislatore abbia voluto individuare uno spartiacque temporale prima del quale il rincaro dei prezzi dell’energia e delle materie prime da ultimo verificatosi fosse imprevedibile e, pertanto, non ponderato dagli operatori economici nell’ambito della predisposizione della propria offerta (nonché dall’ultimo aggiornamento dei prezzari). Pertanto, non essendo previsto un termine iniziale, si deve ritenere che il meccanismo compensativo trovi applicazione a tutti gli appalti in corso, anche se affidati in un momento risalente nel tempo, purché il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fosse fissato dal bando in un momento antecedente al 31 dicembre 2021.
Ancora, sempre per quanto riguarda gli aspetti temporali della misura compensativa, è di fondamentale importanza specificare che l’adeguamento prezzi è, rebus sic stantibus, riferito solo ed unicamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel corso dell’anno 2022.
Applicazione della revisione dei prezzi
Da un punto di vista operativo, il meccanismo compensativo si sviluppa per il tramite del direttore lavori, il quale nei SAL (stati di avanzamento lavori), ovvero nel libretto delle misure, sotto la propria responsabilità, è tenuto ad annotare le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 e contabilizzarle, “anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”. I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%.
Aggiornamento dei prezzari regionali e transitorio incremento forfetario
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 26 del Decreto Aiuti, le regioni dovrebbero procedere all’aggiornamento dei relativi prezzari entro il 31 luglio p.v. e, in caso di inadempienza, dovranno provvedervi entro 15 giorni le competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, sentite le regioni interessate.
In attesa dell’aggiornamento dei prezzari regionali, superando l’articolo 29 comma 11 del D.L. 4/2022, il legislatore ha previsto, al comma 3 dell’articolo in commento, che le stazioni appaltanti applichino un incremento forfetario del 20% degli importi indicati nei prezzari regionali aggiornati al 31 dicembre 2021. La disposizione precisa inoltre che, all’esito del futuro aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti dovranno procedere al conguaglio (in riduzione o aumento), delle lavorazioni contabilizzate e pagate in applicazione dell’incremento forfetario transitorio.
Accelerazione dei tempi di pagamento
Per facilitare ulteriormente gli appaltatori, l’articolo in commento ha disposto anche un’accelerazione – invero quasi irrisoria – delle normali tempistiche di pagamento delle lavorazioni liquidate dalla direzione lavori: è infatti previsto che il relativo certificato di pagamento debba essere emesso contestualmente e comunque entro 5 giorni dall’adozione del SAL ed il pagamento effettuato, al netto delle eventuali compensazioni già riconosciute o liquidate ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice Appalti, entro i termini di cui all’articolo 113-bis, comma 1, 1° periodo del Codice Appalti (30 giorni dall’adozione del SAL, salvo diverso termine contrattuale comunque non superiore a 60 giorni).
Salvaguardia per i SAL già emessi nel 2022
Il legislatore ha anche previsto un meccanismo di recupero per i SAL che fossero già stati contabilizzati tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del Decreto Aiuti (i.e. 18 maggio 2022), dando la possibilità di emettere, entro 30 giorni (i.e. il 17 giugno 2022), un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità viste supra, dell’acconto del corrispettivo relativo alle valutazioni effettuate nel suddetto periodo.
La copertura dei maggiori costi per le stazioni appaltanti
Anzitutto, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D.L. 50/2022, la stazione appaltante utilizza per il pagamento degli extra costi determinati dall’applicazione dei prezzari regionali aggiornati (e, nelle more dell’aggiornamento, dalla maggiorazione pari al 20% dei costi individuati dal prezzario regionale al 31 dicembre 2021):
- le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nel limite del 50%, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti (i.e. 18 maggio 2022).
Esaurite le predette risorse, le stazioni appaltanti sono autorizzate a richiedere l’accesso ad appositi Fondi – già istituiti in precedenza e rifinanziati col Decreto Aiuti – differenziati in base alla tipologia di intervento:
- interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse europee o piani PNRR e, ancora, interventi in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 32/2019 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 55/2019) (cfr. articolo 26, comma 4, lettera a) del D.L. 50/2022);
- interventi diversi da quelli individuati al punto precedente (cfr. articolo 26, comma 4, lettera b) del D.L. 50/2022).
In entrambi i casi, le istanze di accesso al relativo Fondo sono presentate:
- entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022;
- entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
Inoltre, ai fini dell’accesso al relativo Fondo, le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere una serie di informazioni e documenti, con contenuti e modalità differenziate in base al tipo di fondo per cui è richiesto l’accesso (cfr. art. 26, co. 4, lett. a), 3° periodo, e art. 26, co. 4, lett. b), 3° periodo, D.L. 50/2022).
Riguardo ai suddetti Fondi è peraltro il caso di sottolineare come il loro accesso non sia aperto solo alle pubbliche amministrazioni ma, stando alla lettera della norma, a qualunque soggetto tenuto all’applicazione del Codice Appalti, ad esclusione dei soli concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici (come definite dal d.lgs. 50/2016).
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Autori di questa nota sono l’avv. Giuseppe Fuda e il dott. Riccardo Rogliani. Per maggiori informazioni o chiarimenti sui temi trattati in questo articolo si prega di contattare l’avv. Giuseppe Fuda all’indirizzo email:
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