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Illegittima l’inerzia del Comune nel rilascio di un Permesso di Costruire convenzionato.

Il TAR Milano dà ragione all’operatore difeso dallo Studio Todarello&Partners e condanna il Comune a concludere l’istruttoria sul titolo edilizio e a trasmettere lo schema di convenzione per la sua approvazione entro 60 giorni, pena la nomina del Commissario ad Acta.

Un team guidato dagli avvocati Fabio Todarello, Francesco Schiano Di Cola e Federica Ferrara ha ottenuto un significativo risultato innanzi al TAR Lombardia – Milano con le Sentenze n. 4138 e 4139 del 19 agosto 2026 della Seconda Sezione la quale afferma con chiarezza la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo all’amministrazione con riferimento all’intera procedura volta al rilascio del permesso di costruire convenzionato, la necessaria contestualità delle istruttorie tecnica/edilizia e convenzionale nell’ambito del procedimento e l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Milano nel caso di specie.

La vicenda ha origine nel dicembre 2025 quando la società ha presentato istanza di Permesso di Costruire convenzionato, depositando regolarmente, insieme agli elaborati progettuali, lo schema di convenzione urbanistica. Circa tre settimane più tardi, il Comune di Milano ha comunicato all’operatore l’interruzione dei termini del procedimento in ragione della mancanza della convenzione approvata. Tale determinazione è stata da subito contestata dalla società che, nei mesi successivi, ha provato senza successo ad ottenere riscontro da parte dell’Amministrazione comunale, vedendosi di conseguenza costretta a presentare ricorso al TAR.

Il TAR di Milano (Presidente dott. Nunziata, relatore il dott. Rossetti, terzo giudice dott. De Vita) ha chiarito che la convenzione urbanistica non è un documento “esterno” la cui carenza sia idonea a determinare la sospensione o l’interruzione del procedimento, ma al contrario rappresenta “uno degli esiti che il procedimento stesso è chiamato a produrre”. Da ciò discende che “l’istruttoria tecnica sul progetto edilizio e l’istruttoria sulla Convenzione devono procedere contestualmente e nel rispetto dei termini di legge”, poiché la fase consensuale e la fase provvedimentale di cui si compone il procedimento volto al rilascio del titolo convenzionato sono strettamente dipendenti fra loro.

Ancora ed esplicitando la corretta relazione che intercorre tra istruttoria tecnica/edilizia e istruttoria convenzionale, il TAR ha affermato in maniera inequivocabile che “La stipula della Convenzione, lungi dal costituire un presupposto per l’avvio dell’attività istruttoria, ne rappresenta piuttosto un esito: è il contenuto della Convenzione, invero, a dover essere definito alla luce dei risultati dell’istruttoria, e non
viceversa”.

Inoltre l’Amministrazione, proprio per esercitare con efficacia i propri poteri finalizzati al rilascio del titolo convenzionato, deve farsi parte attiva nel “confronto con il privato ai fini della definizione degli obblighi convenzionali”; infatti “l’istanza di parte attiva infatti un procedimento amministrativo tipizzato, rispetto al quale sussiste un obbligo giuridico specifico di provvedere, rilevante ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.”.

La Sentenza, ricostruendo limpidamente la natura e le relazioni intercorrenti tra le diverse fasi di cui si compone il procedimento per il rilascio del permesso di costruire convenzionato, indica con fermezza l’estensione dei doveri dell’amministrazione, sanzionando l’inerzia del Comune e imponendo il rispetto dell’obbligo di provvedere nell’intera sua portata, stabilendo altresì che in caso di mancata ultimazione del
procedimento con la firma della Convenzione entro 60 giorni, verrà nominato un Commissario ad Acta per provvedervi.

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