Con il D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, pubblicato in G.U. n. 41 del 19 febbraio 2026 ed entrato in vigore il 20 febbraio 2026, il legislatore – nell’ambito delle misure di accelerazione connesse all’attuazione del PNRR – è intervenuto, tra l’altro, sulla disciplina del ricorso straordinario di cui al d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Il decreto è attualmente in sede di conversione e il testo potrebbe dunque subire modifiche nel corso dell’iter parlamentare.
1. Le modifiche introdotte
L’intervento normativo si presenta, sul piano formale, come una modifica limitata e puntuale. In realtà, tuttavia, la portata sistematica della riforma sembra essere tutt’altro che marginale. Il decreto elimina ogni riferimento al “ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”, sostituendolo con la più sintetica espressione “ricorso straordinario”, e attribuisce la competenza decisoria al Presidente del Consiglio di Stato, che adotta il decreto conclusivo in conformità al parere della Sezione Consultiva del Consiglio di Stato stesso (cui già la precedente riforma del 2009 aveva attribuito carattere di vincolatività, operando la c.d. “giurisdizionalizzazione” del rimedio). La decisione finale del ricorso, quindi, è anche formalmente sottratta al Presidente della Repubblica. Restano, invece, immutate le altre caratteristiche di questo istituto e cioè termini di proposizione (120 giorni), il principio di alternatività rispetto al ricorso giurisdizionale al TAR, la possibilità di opposizione con conseguente trasposizione in sede giurisdizionale, l’istruttoria ministeriale e il regime della revocazione. La ratio dichiarata è quella della semplificazione e dell’accelerazione del procedimento, in coerenza con l’impianto complessivo del decreto PNRR. Tuttavia, se è vero che la struttura procedimentale rimane invariata, la scelta normativa sposta il baricentro dell’istituto all’interno dell’organo di vertice della giustizia amministrativa.
2. La natura del ricorso straordinario: un percorso evolutivo
Il ricorso straordinario ha conosciuto, negli ultimi quindici anni, un processo di progressiva trasformazione. A partire dalla riforma del 2009 (L. n. 69/2009), che ha reso vincolante il parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario ha progressivamente perso i tratti tipici del provvedimento amministrativo “di alta amministrazione” per avvicinarsi sempre più alla logica della tutela giurisdizionale. Il Codice del processo amministrativo ha poi consolidato questa traiettoria, ammettendo il ricorso all’ottemperanza in caso di inadempimento della P.A. rispetto alla decisione del ricorso straordinario e collegando l’ammissibilità del rimedio alle sole controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. La giurisprudenza ha accompagnato – e in parte orientato – questo processo evolutivo, non sempre con accenti coincidenti. Le Sezioni Unite della Cassazione (tra le altre, Cass., SS.UU., n. 2065/2011; n. 23464/2012; n. 10414/2014) hanno valorizzato la dimensione sostanzialmente giurisdizionale del decreto decisorio, riconoscendone la ricorribilità per motivi inerenti alla giurisdizione e sottolineandone l’effetto assimilabile al giudicato.
Più prudente è stato l’approccio della Corte costituzionale (sentt. n. 73/2014; n. 24/2018; n. 13/2020; n. 63/2023) e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 11/2024 e 12/2024), che hanno qualificato l’istituto come rimedio giustiziale: uno strumento, cioè, di tutela contenziosa alternativo al processo, con effetti analoghi a una decisione giurisdizionale, ma non pienamente coincidente con l’esercizio della giurisdizione in senso stretto, anche in ragione della struttura procedimentale e dell’assenza di alcune delle garanzie tipiche del rito innanzi al TAR, come l’udienza pubblica.
3. Il significato sistematico del D.L. 19/2026
In questo contesto evolutivo, il D.L. 19/2026 sposta ulteriormente l’asse verso la “giurisdizionalizzazione” del rimedio. La decisione non è più formalmente imputata a un organo costituzionale esterno al circuito della giustizia amministrativa, ma al Presidente del Consiglio di Stato, ossia al vertice dell’organo giurisdizionale amministrativo. Il baricentro dell’istituto si colloca così (ancor più) stabilmente nell’orbita giurisdizionale, rendendo ancora più evidente che il ricorso straordinario opera, di fatto, come una forma alternativa di tutela contenziosa in unico grado, con rinuncia al doppio grado di giudizio. Resta tuttavia significativo che anche nel Dossier parlamentare relativo alla conversione in legge del decreto, l’istituto continui a essere definito come “rimedio giustiziale”, segno che il legislatore – almeno sul piano lessicale – non ha inteso operare expressis verbis una sua trasformazione in giudizio amministrativo in unico grado. Rimane inoltre immutata la struttura procedimentale, che continua a distinguere il rimedio dal processo in senso stretto, in particolare – come detto – sotto il profilo del contraddittorio e dell’assenza di un’udienza pubblica di discussione.
4. Conclusioni
Il D.L. 19/2026 non modifica la disciplina sostanziale del ricorso straordinario, ma ne ridefinisce il perimetro istituzionale. Se esso rappresenti il completamento di un percorso di progressiva “giurisdizionalizzazione” o se la categoria del “rimedio giustiziale” (amministrativo) continuerà a costituire uno spazio autonomo rispetto alla giurisdizione in senso proprio sarà la giurisprudenza a chiarirlo nei prossimi anni.
In attesa della conversione in legge e delle prime applicazioni, può comunque osservarsi sinora come l’intervento segni un passaggio di rilievo nel processo di evoluzione di uno degli istituti più peculiari del sistema di tutela amministrativa.
***
Autori di questa nota sono l’avvocato Massimo Colicchia e il dott. Alessandro Castellini.
Per maggiori informazioni o chiarimenti sui temi trattati in questo articolo si prega contattare l’avv. Massimo Colicchia
Todarello & Partners fornisce assistenza legale su tutte le problematiche relative agli argomenti trattati in questo articolo. Gli avvocati dello Studio possiedono una rilevante esperienza in materia, assistendo regolarmente alcuni dei maggiori operatori attivi sul mercato e rappresentandoli in giudizio dinanzi a tutte le giurisdizioni competenti.