Accolta l’istanza cautelare di Erogasmet: stop fino al merito (18 gennaio 2018). Il legale della società, Todarello: “Giusto ricomprendere nella procedura solo gli investimenti riconosciuti dall’Aeegsi”.
ROMA 8 SETTEMBRE 2017 – Ancora un intervento della giustizia amministrativa in tema di gare gas (QE 5/9). E questa volta i giudici hanno accolto l’istanza cautelare del ricorrente (Erogasmet), sospendendo il bando per l’Atem di Belluno, uno dei pochi assieme a Milano e Torino 2 ad avere raggiunto la fase della presentazione delle offerte (QE 1/9). Nel dettaglio, il Tar Veneto ha deciso di sospendere la procedura fino all’udienza sul merito, fissata per il 18 gennaio 2018. Uno dei legali che ha assistito Erogasmet, Fabio Todarello, spiega le motivazioni del ricorso. “La pronuncia – sottolinea – trae origine da un giudizio nel quale è stata eccepita l’illegittimità degli atti di gara per violazione dei principi cardine vigenti in materia di distribuzione del gas naturale. Ciò in quanto nel documento guida degli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento della rete e degli impianti di cui all’art. 9, comma 4 del d.m. n. 226/2011 (“decreto Criteri”), sulla cui base i concorrenti redigono il proprio Piano di sviluppo, sono previsti e posti a base di gara una serie di interventi di estensione di rete, di potenziamento e sostituzione sui quali l’Aeegsi non si è espressamente pronunciata”. Secondo Todarello, in tal modo “i concorrenti sono impossibilitati a formulare la propria offerta in modo serio e ponderato, non avendo alcuna contezza di quello che potrebbe essere il ritorno economico che potrebbero ritrarre qualora decidessero di offrire investimenti per la realizzazione di siffatti interventi”. Se il pronunciamento del Tar venisse confermato nel merito, rimarca il legale, “sarebbe di fondamentale importanza per il sistema delle future gare d’Atem”, in quanto “verrebbe sancito il principio di diritto secondo il quale solo gli interventi che l’Aeegsi ha positivamente valutato come rispondenti all’analisi costi/benefici e quindi dichiarato meritevoli di riconoscimento in tariffa poiché effettuati in condizioni di economicità (art. 9, comma 3 d. Criteri), possono essere legittimamente inseriti nel bando di gara e premiati con punteggio”. Circostanza che “pare coerente con l’intero quadro normativo di riferimento in forza del quale, a livello tariffario, gli investimenti richiesti ai concorrenti da un lato devono essere tali da garantire l’equilibro economico e finanziario della gestione e, dall’altro lato, devono trovare una adeguata giustificazione rispetto ai benefici che gli stessi avranno per i consumatori a fronte dei relativi costi che questi ultimi dovranno sostenere, attraverso il pagamento della tariffa, per remunerare i predetti investimenti”. Tanto più che “oggetto dell’affidamento è un pubblico servizio in relazione al quale il gestore è tenuto ad assicurare non solo la continuità dello stesso ma anche il rispetto di ben precisi standard di sicurezza e di qualità”. Todarello conclude che “imporre ai concorrenti che intendano avere una qualche possibilità di vedersi aggiudicata la gara, di formulare un’offerta anche in relazione ad interventi che non sono stati considerati meritevoli di riconoscimento tariffario dall’Aeegsi significherebbe infatti obbligarli a sostenere investimenti i cui costi non trovano giustificazione rispetto ai benefici che gli investimenti richiesti dalla S.A. potrebbero apportare ai clienti finali e sono dunque del tutto incompatibili con lo sviluppo economico del servizio”. Oltre a Erogasmet, al bando hanno presentato un’offerta anche 2i Rete Gas, Ascopiave e Italgas, a quanto detto una settimana fa dall’a.d. del principale distributore italiano, Paolo Gallo. L’incumbent Bim Infrastrutture ha invece deciso di non partecipare, per incassare i circa 60 mln € di Vir che il gestore entrante dovrà corrispondere al gestore uscente (almeno stando alle attuali condizioni del bando).
Articolo pubblicato da quotidianoenergia.it