Nuova importante vittoria per Italgas Reti S.p.A. in materia di gare d’ambito per la distribuzione del gas naturale. Il TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 117 pubblicata il 31 marzo 2026, ha accolto il ricorso di Italgas, annullando il bando di gara e gli atti connessi relativi all'ATEM Pordenone.
La società è stata assistita con successo dallo studio legale Todarello & Partners, con un team guidato dai partner Fabio Todarello e Andrea Conforto, coadiuvati dal counsel Alessandro Concordati.
Il caso: l'omessa indicazione nel bando del disaccordo sul Valore di Rimborso.
Oggetto della controversia era la corretta “gestione” delle informazioni sul Valore di Rimborso (VIR) dovuto al gestore uscente per gli impianti di alcuni Comuni dell'Ambito. Il Comune di Pordenone, in qualità di Stazione Appaltante, aveva inserito nel bando esclusivamente i valori determinati unilateralmente dall'Amministrazione, omettendo di dare atto della situazione di disaccordo esistente con Italgas.
La Stazione Appaltante sosteneva che l’obbligo di indicare il disaccordo nel bando (previsto dall'art. 5, comma 16 del D.M. 226/2011) sussistesse solo in presenza di un contenzioso giudiziale già pendente al momento della pubblicazione degli atti di gara.
I principi di diritto: la distinzione tra “disaccordo” e “contenzioso”.
La sentenza del TAR FVG è di particolare rilievo poiché chiarisce in modo innovativo la portata degli obblighi informativi nelle gare ATEM nei seguenti termini:
- differenza terminologica e sostanziale: il Collegio ha riconosciuto che “disaccordo" e “contenzioso” di cui al citato art. 5, comma 16 non sono sinonimi. Il disaccordo indica una divergenza di opinioni o una mancanza di intesa, mentre il contenzioso presuppone una vertenza giudiziaria;
- obbligo di trasparenza nel bando: la norma impone alla Stazione Appaltante di dare conto del semplice disaccordo già nella fase di redazione del bando, così da garantire ai concorrenti la formulazione di un'offerta seria, consapevole e completa, conoscendo le variabili economiche che potrebbero incidere sull'equilibrio del piano industriale;
- la Stazione Appaltante non è un giudice: Il Comune non può “ergersi a giudice” e scegliere unilateralmente quale valore inserire nel bando, ignorando le stime del gestore uscente. In caso di mancata intesa, il bando deve riportare sia la stima dell'Ente locale che quella del gestore, oltre al c.d. “valore di riferimento” calcolato secondo i criteri di legge;
- tutela del gestore uscente: l’omessa indicazione del disaccordo lede il diritto del gestore uscente a ottenere il corretto indennizzo industriale, esponendolo al rischio di dover recuperare le differenze dai singoli Comuni, anziché dal soggetto subentrante.
Il TAR ha dunque ribadito che la correttezza della lex specialis è condizione imprescindibile per la tutela della concorrenza e della trasparenza. A fronte dell'annullamento del bando, la Stazione Appaltante dovrà ora rideterminarsi sul contenuto degli atti di gara includendo tutti gli elementi informativi necessari a rappresentare il reale stato di (non) accordo sulle consistenze patrimoniali degli impianti.
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Questa nota è stata redatta dagli avvocati Andrea Conforto e Alessandro Concordati. Per maggiori informazioni o chiarimenti sui temi trattati in questo articolo si prega contattare gli autori
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