Il TAR Milano conferma che la disciplina tariffaria asimmetrica non crea effetti distorsivi della concorrenza nelle gare gas, anche se la RAB è superiore al VIR.
Todarello & Partners ha assistito con successo Italgas Reti S.p.A. nel giudizio davanti al TAR Lombardia, Milano, definito con sentenza n. 849/2021, avente ad oggetto la richiesta di annullamento, da parte dell’impresa terza classificata, dell’aggiudicazione in favore di Italgas della gara da 67 milioni di euro per la distribuzione del gas nell’ATEM Aosta. Per lo Studio hanno operato i partner Fabio Todarello e Andrea Conforto, coadiuvati dal counsel Alessandro Concordati.
Si ricorda che il giudizio era stato riassunto dalla terza classificata innanzi al Tar Lombardia atteso che, con ordinanza n. 28/2020, il Tar Valle d’Aosta si era dichiarato incompetente, considerato che in tale sede erano stati impugnati, oltre al provvedimento di aggiudicazione in favore di Italgas, anche i provvedimenti attraverso cui l’ARERA ha istituito la cd. regolazione tariffaria asimmetrica, con ciò eccependo – nella sostanza – che il meccanismo asimmetrico produrrebbe effetti distorsivi della concorrenza avvantaggiando il gestore uscente rispetto ai nuovi operatori economici nell’ipotesi in cui, come nella gara in esame, la RAB sia maggiore del VIR.
I Giudici, accogliendo in toto le tesi difensive di Italgas, hanno respinto il ricorso presentato da Energie Des Alpes, fissando alcuni fondamentali principi in materia, ovvero rilevando che quanto sopra non determina effetti distorsivi della concorrenza atteso che “Ove…il servizio sia affidato, all’esito della nuova gara, al precedente gestore, l’aggiudicazione della gara non incide sul capitale investito poiché non si verifica il trasferimento degli impianti realizzati nella precedente gestione. Il gestore uscente che si sia aggiudicato la nuova gara, il c.d. incumbent, ha comunque diritto a vedersi riconosciuta nel vincolo totale dei ricavi la componente tariffaria soggettiva RAB, commisurata al valore effettivo residuo delle immobilizzazioni che non gli sia stato riconosciuto nel precedente periodo regolatorio e che, in caso di trasferimento degli impianti, gli sarebbe stato corrisposto dal nuovo aggiudicatario. Non si verifica pertanto alcuna disparità di trattamento, in quanto le differenti previsioni contenute nell’articolo 21 della RTDG si giustificano in ragione della verificazione o meno dell’effetto traslativo degli impianti di rete. Pertanto, ove le condizioni economiche poste a base di gara contemplino un valore massimo dello sconto in cui il valore del VIR sia inferiore al valore del RAB, non viene a crearsi alcun vantaggio competitivo in favore del gestore uscente riconfermato aggiudicatario, in quanto il maggior ricavo annuo allo stesso riconosciuto è commisurato al riconoscimento degli investimenti effettivamente realizzati. Tale differenza di valori non è dunque idonea a falsare la competitività delle offerte presentate dai nuovi operatori, in quanto la disciplina regolatoria recepita nel bando di gara è conforme al principio di ragionevolezza tecnica”.
Sotto ulteriore profilo il TAR ha respinto il ricorso di Energie Des Alpes anche perché la stessa ha omesso di censurare la congruità dell’offerta della seconda graduata (Megareti), nonché in ogni caso per il mancato superamento della prova di resistenza. Da ultimo si ricorda che, con sentenza n. 39/2020, il Tar Valle d’Aosta aveva già respinto la richiesta di annullamento, da parte di Megareti, dell’aggiudicazione in favore di Italgas, anche in questo caso assistita dallo studio Todarello & Partners.