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Fotovoltaico e aree idonee – in attesa dei DD.MM., l’Emilia Romagna detta i “propri” criteri localizzativi.

Lo scorso 8 giugno 2023 è stata pubblicata la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna n. 125 del 23.05.2023, recante “Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio“.

La disciplina regionale è nata dalla necessità di chiarire l’attuale e provvisorio assetto dei criteri localizzativi degli impianti fotovoltaici e superare la grave incertezza del quadro giuridico di riferimento, derivante dalla mancata emanazione dei decreti interministeriali di attuazione del D.Lgs. n. 199/2021 volti a definire principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Pare che nelle prossime settimane verrà inviata alle Regioni una bozza del DM sulle aree idonee, intanto però l’Emilia Romagna ha ritenuto opportuno specificare i criteri localizzativi degli impianti fotovoltaici stabiliti dalla precedente delibera dell’Assemblea legislativa n. 28/2010, anche con riferimento alle aree idonee per legge di cui all’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021, allo scopo di accelerare e promuovere lo sviluppo e la massima diffusione degli impianti fotovoltaici.

In particolare, la disciplina regionale di maggior interesse concerne le aree agricole e prevede che nelle suddette aree considerate idonee ope legis ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter, del D.Lgs. n. 199/2021 gli impianti fotovoltaici possono interessare il 100% delle stesse, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi.

Nelle aree agricole non gravate da vincoli ambientali o paesaggistici (di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199/2021) e in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente, che non siano interessate da coltivazioni certificate, gli impianti fotovoltaici a terra non possono occupare più del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente, secondo quanto previsto dalla lettera B. punto 7, dell’Allegato I della Delibera assembleare n. 28/2010. 

Per ciò che concerne le aree agricole interessate da coltivazioni certificate (intendendosi per tali le produzioni a qualità regolamentata ed in particolare le produzioni biologiche ai sensi del reg. (UE)848/2018, il sistema di qualità nazionale produzione integrata (art. 2, L. n. 4 del 2011), le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche ai sensi del reg. (UE)1151/2012, del reg. (UE)1308/2013, nonché le superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione), sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale. Laddove tali aree non rientrino in quelle idonee ope legis o individuate dalla delibera regionale, possono installarsi impianti agrivoltaici avanzati nell’osservanza del limite massimo del 10% di occupazione delle aree nella disponibilità del richiedente.

Infine, con riguardo alle aree di cave dismesse aventi destinazione finale agricola (di cui alla DGR n. 1458/2021), è consentita l’installazione sia di impianti agrivoltaici, sia di impianti a terra, nella totalità delle aree nella disponibilità del richiedente.

Occorre rilevare che la Delibera dà adito a dubbi sull’interpretazione e sulla legittimità della disciplina dalla stessa prevista: infatti a pag. 11-12 nei “considerato” che indicano le esigenze cui risponde la specificazione dei criteri localizzativi, al punto 2, lettera c) viene riportato “quanto alle aree agricole non gravate da vincoli ambientali o paesaggistici e non interessate da coltivazioni certificate, si conferma che gli impianti fotovoltaici a terra non possono occupare più del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente, secondo quanto previsto dalla lettera B.7…” mentre a pag. 18 nel deliberare l’approvazione dei criteri, al punto 2.3 riporta una dizione un po’ diversa, ossia “nelle aree agricole di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199 del 2021 (che si può ritenere coincida con la prima categoria indicata nei considerato, ndr), nonché in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente (che è categoria diversa da quella delle aree non interessate da coltivazioni certificate, ndr), continua a trovare applicazione quanto previsto dalla lettera B), punto 7, dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010.”.

Al di là della non perfetta coincidenza delle due previsioni, deve rilevarsi che esse prescrivono dei vincoli che, ove interpretati in senso restrittivo, si rivelerebbero contrari alla norma nazionale: le aree agricole di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199/2021, infatti, sono idonee ex lege e non è prevista alcuna limitazione particolare quanto all’occupazione dei terreni ai fini dell’installazione degli impianti fotovoltaici. 

Considerato che, come noto, i principi dettati dalla normativa nazionale in ordine alle aree idonee (D.Lgs. n. 199/2021) prevalgono rispetto alle previsioni regionali, deve ritenersi che i vincoli derivanti dal rispetto delle condizioni imposte dalla DAL n. 125/2023 laddove siano più restrittivi rispetto alla norma nazionale non potranno costituire impedimento all’installazione degli impianti fotovoltaici, pena la loro illegittimità.

In particolare, il riferimento è ai limiti massimi di occupazione del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente indicati dalla DAL con riguardo alle aree di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-quater, D.Lgs. n. 199/2021 nonché la previsione del solo agrivoltaico avanzato per le aree agricole interessate da coltivazioni certificati e il limite del 10 %, per gli stessi impianti in caso di aree agricole interessate da coltivazioni certificate fuori dalle aree particolarmente vocate alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Rispetto all’indicazione delle aree non espressamente dichiarate idonee, peraltro, si evidenzia il possibile contrasto con l’art. 20, comma 7, del D.Lgs. n. 199/2021 che stabilisce che “le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile”.

Deve in ogni caso considerarsi che i criteri dettati dalla DAL n. 125/2023 costituiscono – così come del resto chiarito nell’ambito del provvedimento regionale – una valutazione di primo livello circa l’idoneità o meno delle diverse aree specificamente individuate alla localizzazione degli impianti fotovoltaici destinata ad orientare le determinazioni relative alle istanze abilitative dei singoli impianti, mentre non rappresentano limitazioni assolutamente preclusive all’installazione di tali impianti. 

Occorrerà, dunque, attendere la concreta applicazione della disciplina regionale per verificare se le amministrazioni competenti considereranno detti criteri come meramente orientativi e non impeditivi.

Infine, si rileva che il provvedimento trova applicazione dalla data della sua pubblicazione sul BURERT (08.06.2023), fino alla definizione della nuova disciplina per l’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, che si spera aiuterà a chiarire meglio il quadro normativo in esame.

Autore di questa nota è l’avv. Chiara Berra. Per maggiori informazioni o chiarimenti sui temi trattati in questo articolo si prega di contattare l’avv. Massimo Colicchia: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e l’avv. Chiara Berra: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

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