Due recenti interessanti pronunce sono intervenute sul tema della perentorietà del termine stabilito dalla legge (adesso di 90 giorni, a seguito della modifica apportata all’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 dalla L. 244 del 2007 – l’originario termine era di 180 giorni) per la conclusione del procedimento di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili – nei casi considerati si trattava di due impianti fotovoltaici – e il conseguente diritto degli operatori ad essere risarciti dei danni causati dal mancato rispetto di tale termine.