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Energie rinnovabili: perentorietà del termine di conclusione del procedimento autorizzatorio e risarcibilità del danno da ritardo.

Due recenti interessanti pronunce sono intervenute sul tema della perentorietà del termine stabilito dalla legge (adesso di 90 giorni, a seguito della modifica apportata all’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 dalla L. 244 del 2007 – l’originario termine era di 180 giorni) per la conclusione del procedimento di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili – nei casi considerati si trattava di due impianti fotovoltaici – e il conseguente diritto degli operatori ad essere risarciti dei danni causati dal mancato rispetto di tale termine.

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