Un team guidato dagli avvocati Fabio Todarello, Matilde Battaglia, Michela Trevisan ha ottenuto un fondamentale risultato innanzi al TAR Lombardia - Milano con la Sentenza n. 4056/2026 della Seconda Sezione che pone alcuni punti fermi su temi attuali come il ricalcolo del contributo di costruzione e le richieste di conguaglio della monetizzazione dello standard.
La vicenda muove da un intervento per il quale la ricorrente aveva presentato a luglio 2020 SCIA alternativa al permesso di costruire condizionata ex art. 23 e ex art. 23 bis del D.P.R. n. 380/2001; intervento qualificato in parte come ristrutturazione edilizia, con riferimento alla SL esistente oggetto di demolizione e ricostruzione, e in parte come nuova costruzione, con riferimento alla SL derivante dall’utilizzo di diritti perequati.
Ad aprile 2024 la ricorrente aveva presentato variante alla suddetta SCIA modificando la qualifica della parte dell’intervento dapprima ascritta alla categoria della ristrutturazione edilizia in nuova costruzione, essendo stati garantiti sin dal titolo madre i parametri urbanistici della nuova costruzione. Seguiva, ad ottobre 2024, una richiesta di rimborso al Comune per le somme versate in eccedenza a titolo di contributo di costruzione e di monetizzazione dello standard.
Il Comune di Milano, a distanza di oltre un anno dall’efficacia della SCIA in variante, nell’ottobre 2025, ha respinto tale istanza di rimborso con richiesta contestuale di un cospicuo conguaglio derivante, in particolare, dalla pretesa applicazione all’intera SL dell’intervento (non solo a quella oggetto di modifica di qualificazione) delle nuove tariffe relative alla monetizzazione dello standard introdotte dall’Amministrazione Comunale in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1512/2024.
Il Collegio ha affermato i seguenti principi con riferimento al contributo di costruzione:
- le riduzioni del costo di costruzione previste dall'art. 48, co. 6, L.R. 12/2005 e dall'art. 17, co. 4-bis, D.P.R. 380/2001 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione qualificati come nuova costruzione in adesione alla ratio di favorire, in un’ottica di riduzione del suolo, tutti gli interventi che sfruttano le aree urbanisticamente già compromesse;
- gli oneri di urbanizzazione vanno calcolati con le tariffe vigenti al momento del titolo originario (art. 38, co. 7-bis, L.R. 12/2005) e non con quelle sopravvenute alla data di una successiva variante che si limiti a riqualificare l'intervento senza modificarne i parametri sostanziali;
- per la SL derivante dal c.d. bonus energetico (d.lgs. 28/2011) trovano applicazione le riduzioni previste dagli artt. 44, comma 8, e 48, comma 6, della L.R. n. 12/2005, nonché la riduzione prevista dall’art. 17, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001.
Inoltre il TAR conferma, in applicazione di un orientamento giurisprudenziale a cui la Seconda Sezione si è conformata, che la determinazione della monetizzazione dello standard urbanistico ha natura autoritativa, incidendo sulla validità del titolo edilizio, con l’effetto che viene sancita l’assoluta impossibilità per l’Amministrazione Comunale di richiedere il conguaglio di tali somme e rideterminare tali importi una volta decorso il termine per l’esercizio dei poteri in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990.
La Sentenza conferma, a tutela del comparto degli operatori nel settore immobiliare, che l’esercizio del potere amministrativo in materia edilizia e urbanistica non può realizzarsi attraverso forzature procedurali o pretese economiche tardive rispetto a titoli edilizi già consolidatosi.
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Autori di questa nota sono gli avvocati Fabio Todarello, Matilde Battaglia e Michela Trevisan.
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