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Decreto Semplificazioni bis: principali novità in materia di bonifiche di siti contaminati.

In data 29 luglio 2021 è stato convertito in legge il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “Decreto Semplificazioni bis”) con legge n. 108/2021 (“Legge di conversione”) che ha introdotto alcune modifiche al testo previgente. Il testo della legge in questione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021 è entrato in vigore in data 31 luglio 2021.

Il Decreto Semplificazioni bis, come modificato dalla Legge di Conversione, ha altresì introdotto rilevanti novità in materia ambientale, al fine espresso di “accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione dei siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza” (“PNRR”).

  1. Procedimento di bonifica (art. 242)

Il Decreto Semplificazioni bis ha introdotto, in primo luogo, alcune modifiche all’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 (“Codice dell’Ambiente”) che disciplina la procedura operativa e amministrativa di bonifica “ordinaria”.

In particolare, il Decreto Semplificazioni bis, così come modificato dalla successiva legge di conversione, apporta le seguenti novità:

  • al comma 7 si prevede che con il provvedimento di approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza siano stabilite anche a) le verifiche intermedie per la valutazione dell’efficacia delle tecnologie di bonifica adottate; b) le attività di verifica in corso d’opera necessarie per la certificazione di avvenuta bonifica; 
  • introduzione dei commi 7-bis e 13-ter. Il primo prevede la possibilità, in caso di raggiungimenti anticipato degli obiettivi di bonifica per le matrici suolo, sottosuolo e materiali di riporto rispetto a quelli previsti per le acque di falda, di ottenere la certificazione parziale ai sensi dell’art. 248 limitatamente alle matrici già oggetto di bonifica. Si fa comunque salvo l’obbligo di raggiungimento degli obiettivi di bonifica su tutte le matrici ambientali interessate da contaminazione. Il secondo, invece, stabilisce un procedimento amministrativo di definizione dei valori di fondo nelle ipotesi in cui la procedura di bonifica interessi un sito, in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del Codice dell’Ambiente.
  1. Interventi nei siti oggetto di bonifica (art. 242-ter)

L’art. 242-ter del Codice dell’Ambiente, introdotto con D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), prevede la possibilità di realizzare all’interno di siti oggetto di bonifica taluni interventi e opere (quali, ad esempio, interventi richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, realizzazione di opere lineari di pubblico interesse, realizzazione di impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili), a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori.

Il Decreto Semplificazioni bis apporta le seguenti novità:

  • al comma 1 viene precisato che tra le opere e gli interventi che possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica, sono ricompresi anche i progetti del PNRR;
  • viene inserito il nuovo comma 1-bis, prevedendo che le disposizioni sugli interventi e le opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica si applichino anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che sul sito oggetto di bonifica sia già stata effettuata la caratterizzazione;
  • viene introdotto il nuovo comma 4-bis, prevedendo l’applicazione della procedura di cui all’articolo 11 del D.P.R. n. 120 del 2017 per la definizione dei valori di fondo naturale, questo al fine di rendere immediatamente fruibili per nuovi investimenti aree non contaminate ma caratterizzate dalla presenza naturale di determinati elementi.
  1. Gestione delle acque sotterranee emunte (art. 243)

Il Decreto Semplificazioni bis introduce alcune modifiche all’art. 243 del Codice dell’Ambiente recante disposizioni in tema di gestione delle acque emunte, prevedendo, al comma 6, che il trattamento delle acque – finalizzato alla riduzione delle sostanze inquinanti presenti nelle acque sotterranee – dovrà essere effettuato anche nel caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito. Con lo stesso decreto viene, inoltre, disposto un dimezzamento dei termini per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque emunte al fine di garantire la celerità degli interventi di messa in sicurezza, di emergenza e di prevenzione.

  1. Procedimento per l’individuazione del responsabile della contaminazione (art. 245)

L’art. 245 del Codice dell’Ambiente disciplina l’obbligo di intervento e di notifica da parte del soggetto non responsabile della potenziale contaminazione di un sito. Lo stesso articolo disciplina, inoltre, il procedimento per l’individuazione del responsabile della contaminazione, unico soggetto tenuto per legge agli interventi di bonifica (fatta comunque salva la facoltà del soggetto non responsabile di dare comunque attuazione spontaneamente agli interventi di bonifica).

Proprio con riguardo al procedimento di identificazione del soggetto responsabile della contaminazione, il Decreto Semplificazioni bis prevede oggi, al comma 2 dell’art. 245 del Codice dell’Ambiente, che il procedimento in questione si debba interrompere qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione entro 6 mesi dall’approvazione. In tal caso, il procedimento deve concludersi nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento delle risultanze dalla predetta caratterizzazione validate dall’ARPA competente.

  1. Controlli e certificazioni (art. 248)

L’art. 248 del Codice dell’Ambiente reca disposizioni in tema di controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati da parte della Provincia e di ARPA e in tema di certificazione – adottata dalla Provincia competente – di completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente o operativa e la conformità di tali interventi al progetto approvato sulla base di una relazione tecnica predisposta da ARPA.

L’art. 248, come modificato dal Decreto Semplificazione bis, prevede che:

  • i controlli da parte degli enti debbano essere effettuati anche in relazione al rispetto dei tempi di esecuzione degli interventi di bonifica;
  • qualora la Provincia non provveda al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica entro 30 giorni dal ricevimento della relazione tecnica da parte di ARPA, è previsto il potere sostitutivo della Regione che vi provvede entro i successivi 60 giorni previa diffida ad adempiere.
  • è possibile ottenere la certificazione di avvenuta bonifica parziale qualora gli obiettivi individuati per le matrici ambientali di suolo, sottosuolo e riporti vengano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda acquifera. La certificazione dev’essere adottata all’esito delle verifiche tecniche di cui al nuovo comma 7-bis dell’art. 242 D.Lgs. 152/2006.

9. Materiali di riporto (art. 3 D.L. 2/2012)

Il Decreto Semplificazione bis introduce, inoltre, importanti novità con riguardo ai materiali di riporto, apportando modificazioni ai commi 2 e 3 dell’art. 2 del DL 2/2012.

In particolare, con il Decreto Semplificazioni bis viene sostituito integralmente il comma 3, prevedendo che le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione – che nella precedente formulazione erano espressamente qualificate fonti di contaminazione e come tali suscettibili di essere rimosse o debbono risultare conformi ai limiti del test di cessione tramite determinate operazioni di trattamento o essere sottoposte a messa in sicurezza permanente (specificazioni queste che non compaiono più nella formulazione in esame) – siano gestite nell’ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli.

Di conseguenza si deve oggi ritenere che, a differenza del passato, i riporti non conformi al test di cessione potranno, anzi dovranno, essere oggetto di procedimento di bonifica, stante l’equiparazione dei riporti ai suoli anche nel caso di riporti non conformi, con conseguente possibilità di applicare l’analisi di rischio ai sensi dell’art. 242 del Codice dell’Ambiente.


Autori di questa nota sono l’avv. Giacomo Guglielmini e il dott. Rocco Nicita. Per maggiori informazioni o chiarimenti sui temi trattati in questo articolo si prega di contattare l’avv. Fabio Todarello all’indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; l’avv. Giacomo Guglielmini: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; l’Avv. Raffaele Arcadi:  r.arcadi@tplex.eu.

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