L'art. 7 del D.L. 20 febbraio 2026, n. 21 (c.d. Decreto Bollette), introducendo l'art. 10-bis nel D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico Rinnovabili), ha ridisegnato le regole di accesso alla capacità di rete per gli impianti da fonti rinnovabili e i sistemi di accumulo. La riforma — ispirata al principio europeo first ready, first served elaborato nel Grids Package della Commissione di dicembre 2025 — mira a risolvere il fenomeno della saturazione virtuale della rete, liberando capacità oggi occupata da prenotazioni riferite a progetti che non hanno ancora ottenuto alcun titolo abilitativo o autorizzativo.
Il D.L. è in attesa di conversione, quindi, al fine di apprezzarne la portata è necessario aspettare la sua conversione e le eventuali modifiche che saranno apportate, oltre che, comunque i provvedimenti attuativi demandati ad ARERA. In questo quadro, comunque, si pone subito una questione operativa di notevole rilievo pratico, che riguarda una pluralità di procedimenti oggi in una situazione di stallo: infatti, diversi progetti di impianti da fonti rinnovabili che hanno sostanzialmente concluso positivamente l’iter autorizzatorio – ad esempio essendosi conclusa positivamente la conferenza di servizi indetta nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica – sono in attesa del rilascio del provvedimento autorizzativo finale in quanto l'amministrazione è a sua volta in attesa del benestare di Terna sulla soluzione di connessione. Terna, dal canto suo, in alcuni casi, aveva sospeso il rilascio di tali benestare in attesa della nuova disciplina sulle connessioni, oggi introdotta con il Decreto Bollette. Ora che quella disciplina è entrata in vigore, si pone il problema di stabilire se Terna possa ulteriormente ritardare il rilascio del benestare adducendo la necessità di attendere i provvedimenti attuativi che ARERA è chiamata ad adottare entro 180 giorni, o se invece, ricorrendone i presupposti, sia tenuta comunque a procedere. E’ da ritenere che, salvo criticità concrete, la risposta non possa che essere in quest’ultimo senso. E ciò, per una pluralità di ragioni convergenti che derivano dalla lettura sistematica della norma.
Il regime transitorio: cosa dice il comma 2 dell'art. 10-bis.
Il comma 2 dell'art. 10-bis disciplina espressamente il periodo che intercorre tra l’entrata in vigore del decreto e l'adozione dei provvedimenti di ARERA. In questa fase transitoria, la norma non introduce alcun blocco né sospensione dei procedimenti di connessione in corso: al contrario, prevede che i gestori del sistema di distribuzione e quello della rete di trasmissione nazionale possano sin da subito rilasciare soluzioni di connessione anche in eccesso rispetto alla capacità massima accoglibile nel punto di connessione. Si tratta di una disposizione di immediata applicazione che, lungi dal congelare l'attività di Terna (e dei distributori), la abilita ad operare con maggiore flessibilità rispetto al regime previgente, e ciò proprio nelle more dell'adozione della disciplina di dettaglio da parte di ARERA.
La perdita di efficacia di cui al comma 3 dell’art. 10-bis opera a regime.
Il meccanismo decadenziale introdotto dall'art. 10-bis — in forza del quale perdono efficacia le soluzioni di connessione relative a impianti non autorizzati e non ancora validate — è esplicitamente collocato dalla norma al momento dell'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di ARERA, non alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Ne consegue che il riferimento ai progetti “non autorizzati” deve essere letto come riferimento allo stato autorizzativo del progetto al momento dell'adozione di quei provvedimenti, e non come categoria valevole sin da subito, come temuto da qualcuno. La norma non stabilisce, per il periodo transitorio, alcun criterio selettivo tra pratiche da proseguire e pratiche da sospendere: il silenzio del legislatore sul punto non autorizza interpretazioni restrittive dell'attività di Terna, ma semmai la obbliga alla normale prosecuzione dei procedimenti in corso.
L'obbligo di procedere e il rischio da inerzia.
Vi è di più: qualora il nel rilascio del benestare dovesse essere ritardato in attesa dei provvedimenti di ARERA, e questi ultimi sopraggiungessero prima che la validazione sia perfezionata, si produrrebbe esattamente il risultato che la norma vuole evitare: la perdita di efficacia di una soluzione di connessione riferita a un progetto che, nella sostanza, ha già completato il proprio iter autorizzativo, essendo la conferenza di servizi conclusa positivamente con verbale favorevole. In un caso del genere, il ritardo di Terna (o del distributore) — frutto di una lettura erronea del quadro normativo — si trasformerebbe in causa diretta del pregiudizio subito dall’operatore.
Deve poi considerarsi che l’operatore che si trovi in questa situazione è esposto a un rischio che non deriva da proprie inadempienze: ha accettato la STMG, ha presentato tempestivamente l'istanza autorizzativa, ha condotto l’iter sino alla conclusione positiva della conferenza di servizi, e ora attende solo che l'amministrazione procedente, a sua volta in attesa del benestare di Terna, emetta il provvedimento finale. Il ritardo si colloca interamente fuori dalla sfera di controllo dell'operatore.
La corretta perimetrazione del meccanismo decadenziale.
La ratio dell'art. 10-bis è colpire la speculazione sulla capacità di rete: chi ha prenotato una connessione senza mai avviare o portare avanti un serio percorso autorizzativo, occupando capacità che altri avrebbero potuto utilizzare produttivamente. Questa logica è del tutto estranea alla fattispecie di un progetto che ha già ottenuto la valutazione favorevole da tutti gli enti coinvolti nel procedimento unico. Estendere a tali progetti il meccanismo decadenziale — sulla base di un'interpretazione erronea e decontestualizzata — significherebbe applicare la norma sanzionatoria a chi si trova nella posizione opposta rispetto al destinatario naturale della norma stessa, con evidente sviamento rispetto allo scopo dichiarato del legislatore e con ricadute sistematiche profondamente distorsive per lo sviluppo delle rinnovabili in Italia.
Conclusione.
In assenza di qualsiasi disposizione normativa che autorizzi la sospensione dei procedimenti di validazione nelle more dell'adozione dei provvedimenti ARERA, Terna è tenuta a proseguire e concludere i procedimenti di benestare in corso, nel rispetto della disciplina vigente. Il decreto bollette non solo non giustifica il ritardo, ma, letto sistematicamente, impone la prosecuzione: l’inerzia trasformerebbe il periodo transitorio in una “trappola” per i progetti più avanzati, esattamente quelli che la riforma intende proteggere e valorizzare.
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Questa nota è stata redatta dall’avvocato Massimo Colicchia. Per maggiori informazioni o chiarimenti sui temi trattati in questo articolo si prega contattare l’autore
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