Con i primi indirizzi operativi pubblicati il 21 luglio 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito le prime indicazioni applicative sul procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica per i data center, introdotto dall’art. 8 del D.L. 21/2026, convertito dalla L. 49/2026.
Tali indirizzi operativi assumono rilievo perché intervengono su alcuni dei principali dubbi interpretativi emersi nei primi mesi di applicazione della nuova disciplina. Tra questi, il più significativo riguarda la conformità urbanistica, che il MASE qualifica come presupposto necessario e preliminare all’avvio del procedimento unico, e l’inclusione del titolo edilizio nell’autorizzazione unica.
La precisazione offre maggiore chiarezza agli operatori, ma conferma anche un profilo di attenzione: il procedimento unico consente di concentrare l’acquisizione dei titoli necessari alla realizzazione e all’esercizio del data center, ma non consente di superare automaticamente eventuali incompatibilità urbanistiche dell’area individuata.
1. Il termine di dieci mesi decorre dalla verifica di completezza
Il MASE chiarisce anzitutto che il termine massimo di dieci mesi previsto per la conclusione del procedimento decorre dalla comunicazione di attestazione della completezza della documentazione presentata dal proponente.
La precisazione conferma, tuttavia, uno dei profili critici della disciplina: la norma non individua espressamente il termine entro il quale l’amministrazione debba concludere la verifica preliminare di completezza documentale. Ne deriva che la fase di avvio del procedimento resta uno snodo rilevante anche ai fini della durata effettiva dell’iter autorizzativo.
2. Conformità urbanistica: nessun effetto di variante automatica
Il chiarimento più significativo riguarda però il rapporto tra procedimento unico e pianificazione urbanistica.
Secondo il Ministero, la conformità urbanistica ai piani comunali costituisce un presupposto necessario e preliminare all’avvio del procedimento, soggetto a verifica nel corso dell’istruttoria. Il MASE precisa, inoltre, che l’autorizzazione unica non costituisce, di per sé, variante agli strumenti urbanistici vigenti.
Si tratta di una precisazione di particolare rilievo pratico. Per gli operatori, infatti, la conformità urbanistica non rappresenta soltanto uno degli elementi da verificare nel corso dell’istruttoria, ma diventa una condizione di accesso al procedimento. La scelta dell’area di insediamento dovrà quindi essere valutata con particolare attenzione già nella fase preliminare di strutturazione dell’investimento.
Il procedimento unico, quindi, consente di concentrare l’acquisizione dei titoli necessari alla realizzazione e all’esercizio del data center, ma non consente di superare automaticamente un’eventuale incompatibilità urbanistica dell’area individuata.
3. Titoli edilizi e opere di connessione
Il Ministero chiarisce poi che i titoli edilizi sono inclusi nel procedimento unico. Il proponente dovrà quindi presentare un progetto completo di tutti gli elaborati necessari al loro rilascio.
Quanto alle connessioni elettriche, il MASE precisa che il procedimento unico comprende il data center e le relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione, ma non le opere di rete individuate dal gestore nella soluzione tecnica di connessione.
Di particolare interesse è anche la conferma della possibilità di presentare l’istanza indicando una soluzione temporanea di connessione in media tensione. In tal caso, la soluzione definitiva potrà essere integrata nel corso del procedimento oppure, se disponibile solo successivamente, autorizzata mediante variante all’autorizzazione unica già rilasciata.
4. Un primo tassello attuativo, ma restano nodi strutturali
I chiarimenti del 21 luglio 2026 rappresentano un primo passaggio importante nell’attuazione del procedimento unico per i data center.
La posizione del MASE conferma, tuttavia, che la nuova disciplina non risolve tutti i nodi del settore. La semplificazione introdotta dal legislatore resta infatti un elemento rilevante per accelerare e coordinare l’iter autorizzativo, ma non sostituisce la necessità di una preventiva valutazione della compatibilità urbanistica, edilizia, ambientale ed energetica del progetto. In questo senso, la realizzazione dei nuovi data center continuerà a dipendere non solo dalla rapidità del procedimento, ma anche dalla capacità di integrare tali infrastrutture nella pianificazione territoriale e nelle reti esistenti.
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Autori di questa nota sono l’avvocato Giacomo Guglielmini e il dott. Alessandro Castellini.
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