Con riferimento all’adozione del Decreto attuativo del d.lgs. 199/2021 sugli incentivi riconosciuti alle comunità energetiche rinnovabili, la scorsa settimana è stata presentata un’interrogazione parlamentare al Ministro Pichetto Fratin.
Nell’ambito del procedimento di consultazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), infatti, era stata ventilata l’ipotesi di includere tra i requisiti di accesso all’incentivo quello dell’avvio dei lavori in data successiva all’entrata in vigore del Decreto attuativo. Tale ipotesi introduceva quindi un requisito diverso rispetto a quanto indicato nel d.lgs. 199/2021, art. 8, a norma del quale l’accesso era consentito agli impianti entrati in esercizio a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo nel 2021.
In tale contesto, è stato chiesto al Ministro se il testo del Decreto trasmesso ufficialmente alla Commissione europea – la quale dovrà pronunciarsi sulla compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato – “preveda o meno, tra i requisiti di accesso agli incentivi, quello dell’avvio dei lavori per la realizzazione degli impianti, successivo alla data di entrata in vigore del decreto”.
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Il Ministro, confermando di aver avviato un proficuo scambio con gli uffici della Commissione sullo schema incentivante, al fine di agevolare la valutazione della compatibilità del regime proposto con la normativa comunitaria, ha riferito che il testo del Decreto condiviso con la Commissione non contempla “la paventata previsione dell’accesso all’incentivo tariffario per i progetti avviati a seguito dell’entrata in vigore del Decreto”, facendo riferimento al requisito previsto dall’art. 8 d.lgs. 199/2021, ossia agli impianti che “hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW e che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto”.
Si resta quindi in attesa della valutazione della Commissione.
Autori di questa nota sono l’avv. Claudia Sarrocco, la dott.ssa Maria Consolata Bianchini e il dott. Tommaso Portoghese. Per maggiori informazioni o chiarimenti sui temi trattati in questo articolo si prega di contattare l’avv. Claudia Sarrocco:
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