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Autorizzazione paesaggistica e Conferenza dei servizi: il mancato rilascio del parere nei termini equivale a silenzio-assenso.

Con la sentenza n. 1627 del 16 luglio 2025, il TAR Sicilia – Palermo (Sez. IV) affronta un tema di grande rilievo in materia di procedimento amministrativo, riconoscendo l’applicabilità del silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990, anche nei casi in cui, nell’ambito di una Conferenza di servizi decisoria, sia coinvolta la Soprintendenza ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Il caso trae origine dalla revoca della determinazione di conclusione positiva di una Conferenza di servizi, indetta per un intervento edilizio, disposta dal Comune sulla base di un parere tardivo della Soprintendenza. Il TAR ha stabilito che, decorso inutilmente il termine previsto dalla legge per l’espressione del parere vincolante, si forma validamente il silenzio-assenso, rendendo irrilevante ogni determinazione successiva.

In modo particolarmente significativo, dunque, la sentenza afferma che: 

(a) l’istituto del silenzio-assenso nei rapporti tra amministrazioni pubbliche di cui all’ art. 17-bis riveste una portata generale e 

(b) l’art. 17-bis è applicabile anche quando il procedimento assume la forma della Conferenza di servizi, confermando una visione evolutiva e sistematica del rapporto tra amministrazioni coinvolte.

La riforma Madia e il “nuovo paradigma” della semplificazione

La citata decisione del TAR si inserisce in un filone giurisprudenziale che ha trovato un suo primo riconoscimento da parte della Commissione speciale del Consiglio di Stato (Parere n. 1640/2016) – che aveva espresso un parere in relazione all’applicazione dell’art. 17-bis, all’indomani della sua introduzione da parte della c.d. Riforma Madia del 2015 (L. 124/2015) – e una compiuta sistematizzazione con la sentenza del Cons. Stato, Sez. IV, n. 8610/2023. A partire dalla riforma Madia del 2015, si è infatti affermato un “nuovo paradigma” della semplificazione procedimentale, in base al quale anche le amministrazioni preposte alla tutela di interessi “sensibili” (come l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio culturale) sono tenute a rispettare termini certi, pena la formazione ope legis di un assenso implicito.

La riforma ha così superato il precedente modello del c.d. “silenzio devolutivo”, previsto anche dall’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), attribuendo carattere generale al principio del silenzio-assenso tra amministrazioni, anche nei procedimenti complessi e strutturati.

Il riconoscimento della codecisione e della natura pluristrutturata

La sentenza del TAR Siciliano conferma inoltre che la Soprintendenza agisce come amministrazione co-decidente, non semplicemente consultiva. Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è, dunque, da qualificarsi come “pluristrutturato”, implicando che l’adozione dell’atto finale avvenga all’esito della partecipazione congiunta di più amministrazioni, ciascuna chiamata a esprimere un apporto vincolante entro termini stabiliti.

In questo quadro, il silenzio-assenso “orizzontale” tra amministrazioni garantisce l’effettività del procedimento e salvaguarda l’interesse pubblico, impedendo che l’inerzia di un’amministrazione paralizzi l’attività della pubblica amministrazione procedente.

Un orientamento giurisprudenziale che si consolida

La decisione del TAR Palermo consolida un orientamento ormai maturo nella giurisprudenza amministrativa, che ha trovato progressivo riconoscimento anche nella prassi.

Lo Studio Todarello & Partners ha da tempo sostenuto, nell’ambito della propria attività professionale e di ricerca, questa lettura del sistema, fondata su un approccio equilibrato e moderno, che coniuga la tutela degli interessi culturali e paesaggistici con i principi costituzionali di legalità, trasparenza e semplificazione amministrativa.

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Autori di questa nota sono l’avvocato Giacomo Guglielmini e il dott. Alessandro Castellini.

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