A quasi tre anni dall’entrata in vigore del D. Lgs 199/2021, la disciplina delle aree idonee fa ancora discutere e costringe gli operatori del settore delle energie rinnovabili a rivolgersi al TAR per veder correttamente applicata la previsione normativa di cui all’art. 20, comma 8.
In particolare, con la recentissima sentenza n 2475 del 26 agosto il TAR Sicilia – Palermo ha chiarito la portata del comma c-quater della suddetta norma, il quale, come è noto, stabilisce che “fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)”, sono considerate idonee le aree che non sono sottoposte a vincoli culturali o paesaggistici né ricadano nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela - fascia che per gli impianti fotovoltaici è pari a 500 metri dal perimetro del bene tutelato.
La norma, quindi, prevede che, ferme restando le aree incluse nella c.d. “Solar Belt” (cfr. in particolare la lettera c-ter), devono ritenersi idonee le aree su cui non siano presenti vincoli paesaggistici e culturali e non siano interessate dalla fascia di rispetto di 500 metri dai beni vincolati.
Nella fattispecie esaminata dal TAR il progetto di impianto agrivoltaico avrebbe riguardato per la maggior parte della propria estensione la fascia di rispetto di 500 m. da un’area tutelata, fascia su cui la Soprintendenza ha ritenuto sussistere un vero e proprio divieto assoluto di costruzione.
Il TAR Palermo ha chiarito che sebbene l’area interessata dall’impianto non rientri per l’intera estensione tra le aree idonee all’installazione del fotovoltaico, tuttavia, la lettura dell’art. 20, c. 8, lettera c-quater non risulta corretta, in quanto lo stesso art. 20 espressamente prevede che la mancata inclusione tra le aree idonee non determina automaticamente la qualificazione dell’area come non idonea (così infatti stabilisce il c. 7), essendo invece necessaria una specifica motivazione che dia atto della necessità di salvaguardare interessi opposti all’installazione dell’impianto FER.
Richiamando in proposito precedenti pronunce del giudice amministrativo, il TAR evidenzia come “ciò, del resto, è coerente con la considerazione per cui in materia di autorizzazione alla installazione di impianti solo la riserva di procedimento amministrativo consente di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, in modo tale da garantire la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati pur nel rispetto del principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili”.
D’altronde, si ricorda che la stessa giurisprudenza amministrativa ha evidenziato recentemente l’inesistenza di una “primazia dell’interesse alla tutela dei valori paesaggistici e per converso sulla subvalenza degli altri interessi pubblici potenzialmente antagonistici” (Consiglio di Stato, n. 2930 del 28 marzo 2024) e come la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è attività di interesse pubblico che contribuisce non solo alla salvaguardia di interessi ambientali ma anche, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici (cfr. Cons. Stato, ibidem, nonché TAR Campania sentenza 03.02.2024 n. 73).
Merita, infine, riportare anche quanto rilevato nella sentenza in commento in ordine al principio del “dissenso costruttivo”, purtroppo poco rispettato dalle amministrazioni chiamate ad esaminare i progetti FER: il TAR, infatti, richiamando precedenti sul punto, chiarisce che “non è possibile emettere un diniego all’intervento edilizio, senza indicare al proponente le possibili soluzioni edificatorie assentibili. Tale diniego si pone, infatti, in contrasto con il principio di leale collaborazione, il quale impone alla Soprintendenza di esprimere un dissenso costruttivo, evidenziando le modifiche o le prescrizioni in ragione delle quali il progetto possa eventualmente superare il vaglio, indicando quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite,
di modifica progettuale potrebbe far conseguire all'interessato l'autorizzazione paesaggistica, in quanto la
tutela del preminente valore del paesaggio non deve necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia, ma richiede interventi improntati a fattiva collaborazione delle autorità preposte alla tutela paesaggistica, funzionali a conformare le iniziative edilizie al rispetto dei valori estetici e naturalistici del bene paesaggio”.
La giurisprudenza dà indicazioni importanti sull’applicazione di una normativa che non brilla per chiarezza e semplicità; sarà interessante verificare, alla luce del recente Decreto 21.06.2024 (cd. Decreto Aree Idonee), come le regioni tradurranno nel proprio territorio i principi ivi previsti ma ci si aspetta (vedi la recente moratoria della Regione Sardegna) che sarà necessario, ancora una volta, ricorrere alla giustizia per veder correttamente applicati i principi stabiliti dal Legislatore nazionale in adempimento della normativa eurounitaria.
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Questa nota è stata redatta dagli avvocati Massimo Colicchia e Chiara Berra. Per maggiori informazioni o chiarimenti sui temi trattati in questo articolo si prega contattare gli autori
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