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Riforma Cartabia: le novità in tema di notificazioni.

Tra gli obiettivi di maggior rilievo perseguiti dal D.lgs. 149/2022 (c.d. “Riforma Cartabia”) vi è sicuramente quello dell’implementazione della digitalizzazione del processo civile. A tal fine, il Legislatore ha ritenuto opportuna l’introduzione di un generale obbligo di effettuare le notificazioni tramite PEC, qualora il destinatario della stessa ne sia fornito. 

Le prime applicazioni delle norme novellate, tuttavia, hanno dato adito ad alcuni dubbi interpretativi: in particolare, si è posto il tema se le notificazioni degli atti stragiudiziali che la legge richiede di effettuare “nelle forme degli atti processuali civili” possano o addirittura “debbano” essere effettuate da un avvocato. 

Il dubbio è sorto dalla nuova formulazione dell’art. 137 c.p.c. che, con l’introduzione del nuovo sesto comma, ha inserito espressamente gli avvocati nella categoria dei soggetti che eseguono le notifiche. Al settimo comma è poi stata aggiunta la previsione per cui l’Ufficiale giudiziario esegue le notificazioni su richiesta dell’avvocato (nei casi previsti dalla legge in cui la notifica gli spetterebbe), solo quando quest’ultimo dichiari (dandone atto nella relazione di notificazione) che:

  • la notificazione con le modalità telematiche non è possibile;
  • la notificazione con modalità telematiche non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario.

Preme anzitutto sottolineare che il potere dell’avvocato di effettuare le notificazioni direttamente tramite PEC (senza quindi doversi necessariamente rivolgere all’Ufficiale giudiziario) non è una novità, essendo già stato introdotto dalla Legge n. 53/1994 che, quanto alle modalità, prevede che lo stesso possa effettuarle quando:

  • il destinatario ha l’obbligo di munirsi di domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;
  • il destinatario, pur non essendo obbligato per legge, ha eletto spontaneamente domicilio digitale nell’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (“INAD”).

Ebbene, con la Riforma, le predette ipotesi rimangono invariate, con l’unica differenza che ora grava sull’avvocato un obbligo di adottare le modalità telematiche in presenza dei suddetti presupposti, e non più una facoltà.

L’art. 137 c.p.c., così come modificato, ha sostanzialmente configurato una sorta di “graduatoria” quanto al soggetto – tra avvocato e Ufficiale giudiziario – preliminarmente tenuto ad effettuare la notificazione, stabilendo in via generale che le ipotesi in cui l’Ufficiale è tenuto ad effettuare le notifiche sono da considerarsi residuali rispetto a quelle in cui l’onere è da ritenersi in capo all’avvocato. 

In questo senso, alla mancata attestazione da parte dell’avvocato circa l’impossibilità di effettuare la notifica tramite PEC, consegue il potere (nonché l’obbligo) dell’Ufficiale giudiziario di rifiutare la presa in carico dell’esecuzione della notifica. Tale nuova “impostazione” non ha tuttavia modificato o ampliato i casi in cui la notifica compete all’avvocato.

Nondimeno, a fronte delle primissime applicazioni della Riforma Cartabia, alcuni Uffici giudiziari si sono rifiutati di eseguire le notificazioni di atti stragiudiziali richieste da un operatore economico (e non, quindi, da un avvocato) sostenendo che sulla base delle novità intervenute fosse configurabile un “generale” obbligo dell’avvocato di provvedere alle notificazioni; ci si è chiesti, allora, se le novità della Riforma, di fatto, introducessero un “implicito” obbligo per l’operatore di rivolgersi ad un legale per eseguire la notifica o, ancora, se lo stesso potesse validamente effettuarla tramite il proprio servizio di Posta Elettronica Certificata.

Stante, però, l’apparente contrarietà della novella previsione per cui l’avvocato possa rivolgersi all’Ufficiale giudiziario solo in caso di impedimenti tecnici (art. 137, comma 7 c.p.c.) e la previsione dell’art. 149bis per cui, in quegli stessi casi, l’Ufficiale giudiziario sarebbe anzitutto onerato di esperire un tentativo di notifica mediante le medesime modalità telematiche (che si sono rivelate per il legale inefficaci), sembrerebbe potersi sostenere che l’art. 149bis debba pertanto trovare concreta applicazione in quelle sole ipotesi in cui la parte istante sia proprio un soggetto (non necessariamente un avvocato) che debba effettuare la notifica di un atto stragiudiziale, oltre che ai casi di atti notificatori tipicamente propri dell’ufficiale giudiziario (come il pignoramento presso terzi).

Occorre infatti considerare che l’art. 137 c.p.c. – il cui primo comma dispone che: “le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere” – è rimasto invariato. Da tale considerazione si può a maggior ragione desumere che il soggetto di diritto privato che deve notificare un atto stragiudiziale possa ancora ricorrere direttamente all’Ufficiale giudiziario, salvo eventuale esplicita previsione in senso contrario, e senza che ciò comporti per gli stessi ulteriori oneri come quello di doversi rivolgere ad un avvocato o di effettuarla in proprio.

Il rischio è evidentemente quello di una lettura parziale ed errata delle norme, che in un’ottica di alleggerimento del carico di lavoro degli Uffici giudiziari, potrebbe portare al consolidarsi di una prassi non coerente con un’interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni in materia, in quanto applicata discrezionalmente ed estensivamente nei confronti di tutti i soggetti tenuti ad effettuare notificazioni, e non solo dell’avvocato. 

Invero, la ratio delle novità non può essere ragionevolmente ricondotta alla volontà del Legislatore di rendere obbligatorio il patrocinio dell’avvocato anche per le notifiche stragiudiziali né, tantomeno, quella di attribuire ai privati il “potere” di eseguirle in proprio. Nessuna previsione, d’altronde, dispone in tal senso. 

Concludendo, gli operatori economici così come gli altri soggetti di diritto privato tenuti per legge ad effettuare notificazioni di atti stragiudiziali potranno ragionevolmente continuare a rivolgersi all’Ufficiale giudiziario anche in quei casi in cui la stessa sia astrattamente eseguibile con modalità tematiche. E la ragione è a questo punto evidente: i destinatari delle norme novellate dal d. lgs. 149/2022 sono unicamente avvocato e Ufficiale giudiziario. 

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Autori di questa nota sono l’avv. Giuseppe Spennacchio, l’avv. Cristina Grassi e la dott.ssa Giada Strati. Per maggiori informazioni o chiarimenti sui temi trattati in questo articolo si prega di contattare l’avv. Giuseppe Spennacchio: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

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