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Impianti fotovoltaici su aree industriali: secondo il MiTE le opere di connessione non fanno parte dell’impianto e devono essere comunque assoggettate a VIA.

Interpellato, ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs 152/2006,dalla Regione Sardegna sulla interpretazione da dare alla nozione di “impianto” nell’ambito della previsione di cui all’art. 31, comma 2, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, il MiTE, con una clamorosa inversione di marcia, smentisce una precedente nota di qualche mese addietro, escludendo che possa includere le opere connesse

La nuova risposta del MiTE, ad avviso di chi scrive, appare criticabile e non in sintonia con l’intento semplificatore della norma esaminata.

Ma vediamo cosa è successo. 

La semplificazione di cui al D.L. 77 del 2021. 

È noto che l’art. 31, comma 2, del D.L. 77/2021, c.d. Decreto Semplificazioni-bis, inserendo il comma 9-bis nell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011, ha assoggettato a semplice procedura abilitativa semplificata (PAS) gli impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi in media tensione e localizzati in aree industriali, produttive o commerciali nonché in discariche o cave dismesse che siano state oggetto di recupero e ripristino ambientale. 

Per tali impianti, la stessa norma ha previsto un’ulteriore, importante, misura semplificativa, consistente nell’esentarli dalla procedura di VIA per potenze sino a 10 MW, alla condizione che il proponente alleghi una autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili (elencate nell’allegato 4, lettera f), al DM del 10 settembre 2010 – la norma, con palese errore, fa riferimento all’allegato 3).

L’interpello della Regione Sardegna.

In relazione a tale disposizione la Regione Sardegna, con una richiesta del 12 agosto 2021, aveva interpellato il MiTE circa l’estensione della nozione di “impianto” contenuta nella norma del D.L. Semplificazioni-bis sopra esaminata, chiedendo se, secondo il Ministero, si dovesse ritenere che la stessa comprendesse o meno “anche le opere ad esso funzionalmente connesse, necessarie per garantire il collegamento dell’impianto alla rete elettrica e che, ordinariamente, si sviluppano al di fuori del perimetro dello stesso campo fotovoltaico”

La prima risposta del MiTE. 

Ebbene, con una prima risposta del 15 novembre 2021 (nota prot. n. 125753 –Considerazione dell’impianto nella sua interezza, compresi gli interventi per la connessione alla rete e opere fuori dal perimetro del campo fotovoltaico”) il MiTE aveva sostenuto che  “la Valutazione di Impatto Ambientale di un’opera (…) comprende anche gli interventi ad essa funzionalmente connessi al fine di evitare frazionamenti artificiosi delle opere stesse e consentire l’individuazione di eventuali impatti cumulativi”. Il MiTE aveva basato queste argomentazioni sul disposto di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, che, disciplinando il procedimento di Autorizzazione Unica, dispone che quest’ultima comprende anche le opere connesse all’impianto e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi.

Si tratta di una interpretazione che appare condivisibile, nella misura in cui, comprendendo nella nozione di impianto le opere connesse allo stesso, consente di escludere la procedura di VIA per le opere di connessione, nei casi in cui la VIA sia esclusa per l’impianto, in coerenza con l’intento semplificatore della norma.  Secondo questa interpretazione, quindi, per gli impianti che ricadono nelle tipologie considerate, di potenza sino a 10 MW, la procedura di VIA è esclusa qualora alla PAS venga allegata la dichiarazione che l’impianto e le opere di connessione allo stesso non ricadano in aree sensibili.  

La seconda risposta del MiTE. 

Ebbene, sorprendentemente, con una più recente seconda nota (prot. n. 25241 dell’1 marzo 2022, “Considerazione del solo impianto nel campo oggettivo di applicazione dell’art. 31 co. 2 del D.L. 77/2021”), resa sullo stesso interpello, il MiTE ha clamorosamente cambiato idea e ha concluso in maniera opposta e cioè che “la dichiarazione di mancanza di vincoli prevista ai fini dell’esenzione da screening si riferisce solo all’impianto e non anche alle opere connesse”.  E ciò in quanto, secondo il Ministero, l’art. 31, comma 2, del D.L n. 77/2021 fa esclusivo riferimento allo “impianto”, laddove solo ad esso è prescritto che sia riferita la dichiarazione di assenza dei vincoli, non richiamando, invece, le opere connesse (che, secondo il MiTE, il legislatore avrebbe dovuto menzionare in modo esplicito qualora le avesse volute includere nel campo di applicazione oggettivo nella norma), con la conseguenza che la novità normativa “non fa venir meno  la necessità di sottoposizione a verifica di assoggettabilità o di VIA per quelle “opere connesse” che, per le loro caratteristiche oggettive, possano rientrare nel novero dei progetti di cui agli Allegati da I a IV alla parte Seconda del D.lgs n. 152/2006”.

Quindi in buona sostanza, secondo il MiTE: 

  1. la autodichiarazione che l’impianto non ricade in aree sensibili o vulnerabili, idonea a esentare l’impianto siano a 10 MW di potenza dallo screening/VIA, non potrebbe comprendere anche le opere di connessione, anche qualora le stesse, similmente all’impianto, non ricadessero in aree sensibili; 
  2. in tale ipotesi, pur non ricadendo in aree sensibili, qualora assoggettabili a screening/VIA, le opere connesse all’impianto – esentato da screening – non potrebbero godere dell’agevolazione semplificatoria. 

Inoltre, il MiTE aggiunge che una diversa soluzione interpretativa si sarebbe posta in contrasto con la ratio dell’intervento di riforma operato dall’art 31, comma 2, del D.L n. 77/2021, destinato ad accompagnare alcuni interventi specificamente elencati nel PNRR e, evidentemente, finalizzato a realizzare una significativa semplificazione e accelerazione delle procedure autorizzative di specifiche tipologie di impianti fotovoltaici. 

Ma tralasciando tale profilo – e pur risultando poco chiaro il perché, secondo il MiTE, comprendere nella nozione di impianto le opere di connessione, sicché le stesse potrebbero godere della misura semplificatoria, sarebbe contrario allo spirito della disposizione – ci pare che una tale interpretazione sia scorretta e dovrebbe essere rivista. 

Non pare, infatti, ragionevole ritenere che le opere connesse all’impianto fotovoltaico che ricadano – come l’impianto stesso – in aree non incluse tra quelle individuate dall’allegato 4, lett. f) delle Linee Guida ministeriali sull’autorizzazione degli impianti FER, non possano essere incluse nella autodichiarazione idonea a escludere tali opere dalla procedura di VIA, come sarebbe per l’impianto. Invece, ci sembra evidente che l’intento semplificatore del D.L. n. 77/2021 includa anche le opere connesse all’impianto e funzionali al suo esercizio. Se così non fosse il legislatore avrebbe attuato una semplificazione parziale che, di fatto, risulterebbe vanificata.

Riteniamo, quindi, che l’autodichiarazione debba poter comprendere anche le opere di connessione, ove ne ricorrano i requisiti (e cioè ove insistano in aree non vulnerabili o sensibili). 

In tal caso, non si comprenderebbe perché le stesse non potrebbero essere esentate dalla procedura di screening, come per l’impianto. Una tale soluzione sarebbe del tutto contraddittoria e non in linea con l’intento della norma stessa. 

A questa conclusione, peraltro, conduce anche il disposto del comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 2011 (sulla PAS) che individua il soggetto che deve presentare la dichiarazione che attesti la compatibilità del progetto alla normativa urbanistica nel “proprietario dell’immobile” interessato “dall’impianto e dalle opere connesse”. Ebbene, se tale dichiarazione riguarda anche le opere connesse, non si vede perché l’autodichiarazione di cui all’art. 31 del DL Semplificazioni-bis, invece, non dovrebbe. 

Si spera, quindi, in un (nuovo) ripensamento del MiTE o comunque –  considerato che i chiarimenti del MiTE che conseguono agli interpelli di cui all’art. 3-septies del D.Lgs 152/2006 hanno un valore solo di orientamento interpretativo –  in una diversa lettura della norma da parte delle Regioni e dei Comuni interessati o, comunque, da parte della giurisprudenza. Se, invece, nell’attuazione della norma, si percorresse la strada indicata dal Ministero, si rischierebbe una sostanziale vanificazione dell’intervento semplificatorio posto in essere, perché la VIA, fuoriuscita dalla porta, rientrerebbe dalla finestra. 

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Autori di questa nota sono l’avv. Massimo Colicchia e l’avv. Silvia Pagliara.

Per maggiori informazioni o chiarimenti sui temi trattati in questo articolo si prega di contattare l’avv. Massimo Colicchia presso lo Studio o per email a seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

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