Con legge 29 luglio 2021, n. 108 (“Legge di conversione“) è stato convertito in legge il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “Decreto Semplificazioni bis”), con l’introduzione di alcune modifiche al testo vigente. Il testo della Legge di conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021, è entrato in vigore il 31 luglio 2021.
Il Decreto Semplificazioni bis, come modificato dalla Legge di Conversione, ha introdotto rilevanti novità in materia di energia, al fine espresso del “raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR con particolare riguardo all’incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”; le norme in approfondimento sono contenute al Capo VI rubricato “Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili” e al Capo VII recante “Disposizioni in materia di efficienza energetica”.
- Partecipazione del Ministero della Cultura e interventi in aree contermini a quelle tutelate (art. 30)
Il d.lgs. n. 387 del 2003 ha ad oggetto la promozione dell‘energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell‘elettricità. Su tale norma è intervenuto l’art. 30 del Decreto Semplificazioni bis, nel testo modificato e convertito in legge, inserendo un comma 3-bis all’art. 12 relativo al procedimento per l’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio di impianti ad energie rinnovabili, prevedendo che il Ministero della Cultura partecipi al procedimento unico – e quindi alla Conferenza di Servizi convocata dalla Regione o dal Ministero dello Sviluppo economico al fine di decidere sulle domande di autorizzazione – in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle opere e infrastrutture connesse alla loro costruzione ed esercizio che siano localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 nonché in aree ad esse contermini.
Con riferimento a questi ultimi, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela, lo stesso art. 30 del Decreto Semplificazioni bis convertito dispone inoltre che il Ministero della Cultura si esprima in conferenza di servizi con un parere obbligatorio non vincolante. In mancanza di adozione del parere nei termini previsti, l’Amministrazione competente decide ugualmente sull’autorizzazione; in ogni caso il Ministero della Cultura non potrà attivare i “Rimedi per le amministrazioni dissenzienti” previsti dall’art. 14-bis della l. n. 241 del 1990 (cioè l’opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri).
Le due menzionate disposizioni del Decreto Semplificazioni bis elevano al rango primario una procedura che già trovava espressa previsione in una norma secondaria, il D.M. 10 settembre 2010 contenente le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che al punto 14.9 regolava la partecipazione del Ministero dei Beni Culturali al procedimento unico.
- Impianti di accumulo e fotovoltaici (Art. 31)
Il seguente art. 31 del Decreto Semplificazioni bis convertito in legge aggiunge, abroga e modifica diverse norme in tema di impianti di accumulo e impianti fotovoltaici.
In primo luogo, il Decreto Semplificazioni bis, modificando l’art. 1, comma 2-quater, lettera c), numero 3) del D.L. n. 7 del 2002, ora prevede che la procedura abilitativa semplificata (PAS) ex art. 6 del D.lgs.n. 28 del 2011 sia utilizzabile per la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
Per l’effetto di tale disposizione sono autorizzati con PAS gli impianti di accumulo non solo “se l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente”, ma anche nel caso in cui esso sia semplicemente “autorizzato, anche se non ancora in esercizio”.
Al medesimo art. 1 del D.L. n. 7 del 2002 viene aggiunto il comma 2-quinquies, secondo il quale “gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo «stand-alone» e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure”. Consiste, dunque, in un alleggerimento procedimentale in considerazione del fatto che trattasi di impianti di accumulo o ubicati all’interno di aree in cui sono presenti altri impianti industriali o energetici (lett. a e b), oppure inferiori alla soglia di 10 MW (lett. d).
Allo stesso articolo della norma citata viene inserito anche un comma 3-ter secondo cui, in caso di mancata definizione dell’intesa con le regioni interessate (nel caso di impianti che interessino più regioni) per il rilascio dell’Autorizzazione Unica entro il termine dei novanta giorni successivi ai centottanta previsti per la conclusione del procedimento, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1-sexies, comma 4-bis del D.L. n. 239 del 2003: ciò significa che il soggetto richiedente potrà proporre le modalità di attraversamento dei beni interessati e, decorso inutilmente l’ulteriore termine di novanta giorni, le modalità proposte dal soggetto richiedente si intenderanno assentite definitivamente.
Vengono poi apportate modifiche al d.lgs. n. 28 del 2011, inserendo all’art. 6 il comma 9-bis che prevede che si applichino le disposizioni del comma 1 – cioè la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) – anche per “l’attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale,, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti”.
La soglia di 1 MW prevista per la Verifica di assoggettabilità a VIA degli impianti di cui all’allegato IV, punto 2, lettera b alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 (impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW) è inoltre elevata a 10 MW purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 (cioè quella che attesta la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici, i regolamenti edilizi, le norme di sicurezza e quelle igienico-sanitarie) un’autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno delle “aree particolarmente sensibili” indicate dalle regioni ai sensi della lett. f dell’Allegato 3 del D.M. 10 settembre 2010.
Il Decreto Semplificazioni bis chiude il comma affermando che, svolta la procedura (anche se dal tenore della norma non è facile comprendere a quale procedura si riferisca), sarà possibile procedere con modalità diretta all’edificazione degli impianti fotovoltaici anche qualora lo strumento urbanistico richieda un piano attuativo.
Viene poi integrato l’art. 7-bis, comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2011, relativo alla procedura semplificata per piccoli impianti solari e fotovoltaici, con il chiarimento che per “edifici” si intendono quelli “definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, e che la stessa disciplina semplificata è applicabile anche agli impiantida installare “su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici”.
Il successivo comma del Decreto Semplificazioni bis dispone un’analoga integrazione anche per l’art. 6, comma 1, lettera e-quater, del D.P.R. n. 380 del 2001, così chiarendo l’utilizzo del termine “edifici” ed estendendo la disciplina dell’attività edilizia libera anche agli impianti “di cui all’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche […] posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza”.
E una simile aggiunta viene disposta per il titolo del D.M. 19 maggio 2015, che quindi ora recita “Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l‘esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra”; nonché all’art. 4-bis dello stesso D.M.
L’art. 31 del Decreto Semplificazioni bis procede con una norma speciale per la Sardegna prevedendo che entro 30 giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri individui con Decreto le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell’utilizzo del carbone nell’Isola.
Al comma successivo viene poi integrato l’art. 65 del D.L. n. 1 del 2012 con i tre nuovi commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, prevedendo che il divieto agli incentivi previsto per gli impianti solari con moduli collocati a terra in aree agricole non operi qualora gli impianti agrovoltaici adottino “soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra […] in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione”; e che l’accesso agli incentivi per tali ultimi impianti è subordinato alla realizzazione di sistemi di monitoraggio per “l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate”; e infine che in caso di violazione delle condizioni di cui al comma 1-quater, cessano i benefici fruiti.
L’art. 31 del Decreto Semplificazioni bis convertito si conclude con tre rilevantissime novità:
- aggiunge all’Allegato II alla Parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 anche gli “impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”, ai quali quindi sarà estesa la VIA di competenza statale;
- sostituisce la Tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, così innalzando le soglie quantitative per l’applicazione della procedura abilitativa tramite semplice denuncia di inizio attività;
- eleva a 10 MW le soglie quantitative di cui alla lett. b) del punto 2 dell’Allegato IV alla Parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, relative ai progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA per gli impianti fotovoltaici e opere connesse all’interno dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali.
- Impianti di biogas e biometano (Art. 31-bis e 31-ter)
Il seguente art. 31-bis del Decreto Semplificazioni bis come convertito in legge si concentra sugli impianti di biogas e biometano, disponendo che i sottoprodotti utilizzati come materie prime per l’alimentazione degli impianti di biogas indicati nell’allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, del D.M. 23 giugno 2016, sono da ritenersi “biocarburante avanzato” ai sensi del D.M. 2 marzo 2018; ed estendendo le disposizioni dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, riguardanti le procedure semplificate FER, a tutte le opere infrastrutturali necessarie all’immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e distribuzione, prevedendo che il provvedimento finale preveda anche l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni “in esso compreso” nonché variante agli strumenti urbanistici ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001.
L’art. 31-ter integra l’art. 1, comma 954 della L. n. 145 del 2018, chiarendo i requisiti per l’accesso agli incentivi per gli impianti a biogas integrati nel ciclo produttivo di un’impresa agricola.
- Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico (Art. 31-quater)
L’art. 31-quater modifica il d.lgs. n. 387 del 2003 aggiungendo la categoria degli “impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro” alla definizione di “impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili” di cui all’art. 2, comma 1; e intervenendo sull’art. 12, comma 3 con la previsione che, per i succitati impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro, l’Autorizzazione Unica sia rilasciata dal Ministero della Transizione Ecologica al termine della procedura unica.
- Scorte di sicurezza petrolifere (Art. 31-quinquies)
In materia di scorte di sicurezza petrolifere, l’art. 31-quinquies aggiunge il comma 16-bis all’art. 7 del d.lgs. n. 249 del 2012, così disponendo che il Ministero della Transizione Ecologica possa, con decreto:
- conferire all’Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT) la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati (cioè quei soggetti che nel corso dell‘anno precedente hanno immesso in consumo benzina, gasolio, olio combustibile ecc.) di prestare una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo previsto dalla legge;
- delegare all’OCSIT l’autorizzazione alla tenuta delle scorte all’estero e per l’estero;
- apportare modifiche all’elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche, al loro livello;
- conferire all’OCSIT la facoltà di stipulazione di opzioni contrattuali per l’acquisto di prodotto per costituire le scorte petrolifere.
- Semplificazioni per la produzione da Fonti Rinnovabili (Art. 32 e 32-bis)
Con l’art. 32 del Decreto Semplificazioni bis convertito in legge il legislatore è intervenuto esclusivamente sull’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2011, dichiarando non sostanziali, e quindi sottoposti alla sola procedura della comunicazione relativa all’attività di edilizia libera:
- gli interventi su impianti fotovoltaici o idroelettrici che non alterano le dimensioni fisiche degli apparecchi o la volumetria delle strutture o l’area occupata, ferme restando le eventuali procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale;
- gli interventi su impianti eolici che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori; se il diametro degli aerogeneratori viene incrementato, dovranno rispettare un’altezza massima dell’estremità delle pale dal suolo uguale a quella esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del nuovo rotore e quello del vecchio.
Vengono inoltre aggiunti tre commi, che forniscono una definizione di “sito dell’impianto eolico”; di “riduzione minima del numero di aerogeneratori”, con formule algebriche differenti qualora il diametro degli aerogeneratori esistenti superi, o meno, i 70 metri; infine, viene resa la quantificazione della “altezza massima dei nuovi aerogeneratori”.
Da ultimo l’art. 32-bis modifica le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. 10 settembre 2010, consentendo così di qualificare come interventi di edilizia libera gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi capacità di generazione non superiore a 500 kW di potenza di concessione, fatte salve le altre prescrizioni.
- Ricarica elettrica (Art. 32-ter e 32-quater)
Gli articoli 32-ter e 32-quater si occupano di infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli, prevedendo che quelle ad accesso pubblico siano da considerarsi attività edilizia libera, non sottoposta a permesso di costruire; a tal riguardo il soggetto che installa le suddette infrastrutture di ricarica su suolo pubblico presenta all’ente proprietario della strada l’istanza per l’occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell’infrastruttura e delle opere connesse; l’ente che effettua la valutazione rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all’occupazione del suolo pubblico, per una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di autorizzazione per le opere di connessione, intestato al gestore della rete e di durata illimitata.
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Autori di questa nota sono l’avv. Giacomo Guglielmini e il dott. Filippo Socini. Per maggiori informazioni o chiarimenti sui temi trattati in questo articolo si prega di contattare l’avv. Fabio Todarello all’indirizzo email:
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